Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 50/2009

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito

Normativa regionaleL.R. Calabria 50/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria ridefinisce i requisiti minimi per la classificazione di alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere, aggiornando gli standard di servizi, dotazioni e arredi. Prevede regole transitorie per strutture esistenti, nuove aperture e interventi già progettati, con adeguamento generale entro il 31 dicembre 2010; un comma del 2021 consente inoltre il letto aggiunto temporaneo per minori di 15 anni o accompagnatori assistiti.

Classificazione alberghiera e standard minimi dei servizi ricettivi

Classificazione alberghiera e standard minimi dei servizi ricettivi

La legge regionale Calabria n. 50/2009 interviene sull’armonizzazione della classificazione alberghiera, definendo standard minimi di servizi, dotazioni e arredi per le strutture ricettive disciplinate dalla normativa regionale richiamata. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Calabria e si applica agli alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

Ambito di applicazione e criteri generali

I requisiti minimi di classificazione delle strutture ricettive indicati negli allegati della normativa previgente sono modificati secondo le tabelle dell’allegato A. Ai fini della legge, gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione sono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi del DPR n. 380/2001.

Gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in cinque classi, contrassegnate da stelle, sulla base degli standard minimi fissati dall’allegato A.

Regole per strutture esistenti, nuove aperture e interventi edilizi

Per le strutture già esistenti, scaduta la validità del precedente provvedimento di classificazione e in assenza di ristrutturazioni o ampliamenti, è prevista una nuova classificazione secondo gli standard minimi relativi a servizi, attrezzature e arredi dell’allegato A; resta invece escluso l’obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, che continuano a essere regolati dalla legge regionale n. 26/1985.

In caso di nuova apertura o ristrutturazione, la classificazione segue gli standard minimi qualitativi dell’allegato A. Se vi è incremento di volumi senza modifica delle parti esistenti, gli standard si applicano solo ai nuovi volumi.

Per gli interventi di costruzione o ristrutturazione già progettati e presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore della legge, si applicano gli standard minimi dell’allegato A per servizi, attrezzature e arredi.

Per le strutture insediate o da insediarsi in edifici sottoposti a tutela storico-artistica, monumentale, ambientale o architettonica, non è obbligatoria l’adesione ai nuovi standard limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, quando essi contrastino con la migliore conservazione dei valori storico-culturali.

Decorrenza della prima classificazione e residenze turistico-alberghiere

Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge, la prima classificazione delle nuove strutture avviene secondo i nuovi standard minimi. Per le residenze turistico-alberghiere gli standard si applicano alle unità abitative e non alle camere; inoltre, ad esse si applicano anche i requisiti obbligatori relativi alla composizione e sistemazione delle unità abitative previsti dalla tabella B della legge regionale n. 26/1985.

Adeguamento degli standard e nuova classificazione

Per tutti gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere, l’adeguamento ai nuovi standard deve essere completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010, oppure entro sessanta giorni dalla prima visita ispettiva dei funzionari provinciali, tramite presentazione della scheda di denuncia. A seguito di tale adempimento l’organo competente attribuisce una nuova classificazione che sostituisce la precedente.

Controlli periodici

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, su proposta del competente Dipartimento, un regolamento per il controllo periodico del mantenimento degli standard minimi previsti dall’allegato A.

Letto aggiunto temporaneo per minori e accompagnatori

In deroga ai parametri di capacità ricettiva delle camere, è consentita solo su richiesta del cliente l’aggiunta temporanea di un letto per minori di 15 anni o per accompagnatori di persone bisognose di assistenza. I letti aggiunti devono essere rimossi alla partenza oppure ripiegati/chiusi se a scomparsa; i posti letto aggiunti non si computano ai fini della capacità ricettiva consentita.

Standard minimi per gli alberghi a una e due stelle

Per gli alberghi a una stella sono previsti, in sintesi, servizio di ricevimento assicurato 12 ore su 24, addetto notturno reperibile a chiamata, trasporto bagagli con carrello, custodia in cassaforte dell’albergo, pulizia giornaliera delle camere, cambio biancheria con frequenze settimanali o bi-settimanali secondo il tipo di biancheria e presenza di fax/fotocopiatrice. Sono richiesti un’area comune, servizi igienici comuni distinti per sesso, bagni privati per il 40% delle camere, almeno sette camere, superfici minime per camere e bagno, riscaldamento in tutta la struttura salvo apertura stagionale estiva, televisore e telefono comuni, arredi di base e dotazioni essenziali nei bagni.

Per gli alberghi a due stelle i servizi si intensificano: ricevimento 12 ore su 24, servizio di prima colazione, sale comuni dimensionate in rapporto al numero delle camere, bagni comuni per le camere prive di bagno privato, bagni privati nel 80% delle camere, almeno sette camere, medesime superfici minime di camere e bagni del livello precedente, ascensore per edifici oltre due livelli con le deroghe previste, riscaldamento in tutta la struttura, televisore e telefono comuni, arredi di base con sgabello/ripiano bagagli, e dotazioni complete dei bagni privati.

Standard minimi per gli alberghi a tre stelle

Gli alberghi a tre stelle devono garantire ricevimento per 16 ore su 24, addetto notturno reperibile, trasporto bagagli con carrello, custodia in cassaforte dell’albergo, bar per 12 ore su 24, servizio di bar anche nelle camere, prima colazione in sale o aree comuni, pulizia quotidiana delle camere, cambio biancheria con frequenze previste, conoscenza di una lingua estera, divise per il personale, fax/fotocopiatrice e internet per gli alloggiati.

Sono richiesti sala ristorante se il servizio è previsto, sale o aree comuni di superficie parametrata al numero delle camere, sala o area bar in locale comune, servizi igienici comuni distinti per sesso, bagno privato nel 100% delle camere, almeno sette camere, camere con superfici minime maggiorate rispetto ai livelli inferiori, ascensore clienti per edifici oltre due livelli, riscaldamento in tutta la struttura, e camere dotate di mobili essenziali, televisore, telefono con abilitazione alla chiamata esterna, cassetta di sicurezza nel 50% delle camere e chiamata del personale. I bagni privati devono essere completi e dotati delle principali forniture di cortesia e sicurezza.

Standard minimi per gli alberghi a quattro stelle

Per gli alberghi a quattro stelle la legge richiede ricevimento per 16 ore su 24, portiere di notte, trasporto bagagli con addetto, custodia in cassette di sicurezza singole in camera, bar per 12 ore su 24 e servizio di bar anche nelle camere per 16 ore su 24, prima colazione in sala apposita o ristorante e servizio anche in camera negli orari previsti, ristorante in sala apposita se il servizio è previsto, pulizia quotidiana con riassetto pomeridiano, cambio biancheria giornaliero salvo scelta del cliente, conoscenza di due lingue straniere, lavanderia e stireria con consegna entro 24 ore, divise per il personale, parcheggio assicurato dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere, fax/fotocopiatrice e internet per gli alloggiati.

Sono inoltre previsti guardaroba e deposito bagagli, sale comuni adeguate e maggiorate del 30% rispetto al parametro base, sala bar in locale apposito, sala prima colazione, sala riunioni, servizi igienici comuni distinti per sesso, bagni privati nel 100% delle camere, almeno sette camere, camere più ampie rispetto ai livelli inferiori, ascensore clienti per edifici oltre due livelli, riscaldamento in tutta la struttura, climatizzazione nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere sotto i 500 metri slm, nonché camere con televisore, rete satellitare, telefono con chiamata esterna, connessione internet, cassetta di sicurezza nel 100% delle camere, frigobar, dispositivi per ridurre i rumori e dotazioni complete nei bagni.

Standard minimi per gli alberghi a cinque stelle

Gli alberghi a cinque stelle devono offrire ricevimento 24 ore su 24, portiere di notte, trasporto bagagli con addetto, cassette di sicurezza singole in camera, bar per 16 ore su 24 e servizio in camera 24 ore su 24, prima colazione in sala apposita o ristorante con servizio anche in camera negli orari previsti, ristorante in sala apposita con servizio anche in camera negli orari previsti per la ristorazione, pulizia giornaliera con riassetto pomeridiano, cambio giornaliero della biancheria salvo scelta del cliente, conoscenza di tre lingue straniere, lavanderia e stireria con consegna in giornata, divise per il personale, parcheggio 24 ore su 24 per l’80% delle camere, fax/fotocopiatrice e internet per gli alloggiati.

La struttura deve inoltre disporre di ingresso protetto da portico o pensilina, locali guardaroba e deposito bagagli, sale comuni articolate in sala ristorante, bar, soggiorno/lettura/divertimento, prima colazione e riunioni, servizi igienici comuni distinti per sesso, bagno privato nel 100% delle camere, almeno sette camere e camere con superfici minime più elevate tra tutte le categorie considerate. Sono richiesti ascensore clienti e, salvo deroghe, anche ascensore di servizio o montacarichi per edifici oltre due livelli, climatizzazione nei locali comuni e regolabile in camera sotto i 500 metri slm, oltre a dotazioni complete di comfort e sicurezza nei bagni privati e sistemi di contenimento dei rumori.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rilevanza pratica attuale

La disciplina contiene soprattutto standard tecnici e scadenze già riferite all’adeguamento entro il 31 dicembre 2010. Per questo, pur essendo formalmente una legge ancora consolidata, la sua utilità operativa attuale è limitata soprattutto alla lettura degli standard regionali storicamente fissati e delle eventuali deroghe ancora rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.