Deliberazione n. 75 del 08/02/2024
Provvedimento dell’8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito riconducibile alla persona interessata. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulle piattaforme Facebook e Instagram e a preservare, per fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento si colloca nella disciplina del c.d. revenge porn e conferma le misure già ingiunte in via d’urgenza.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica urgente per contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Contesto normativo e origine del procedimento
L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere, entro 48 ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente, in via d’urgenza, di adottare misure immediate volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dalla norma e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con il quadro normativo richiamato, attivando il procedimento urgente.
Misure urgenti adottate il 30 gennaio 2024
Con determinazione n. 58 del 30 gennaio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- l’indicazione che la conservazione debba durare dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ratifica il provvedimento urgente n. 58/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi le misure di interdizione della diffusione e di conservazione probatoria nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
Punti principali
Presupposto normativo e segnalazione
La decisione è adottata nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso, di segnalare il caso al Garante. La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook e Instagram.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 30 gennaio 2024 un provvedimento urgente: ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro.
Conservazione probatoria e misure di protezione
La conservazione dell’eventuale materiale in chiaro deve avvenire per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento urgente n. 58/2024 adottato dal dirigente competente, rendendolo definitivo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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