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Legge

L.R. Liguria 27/2003

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri Regionali.

Normativa regionaleL.R. Liguria 27/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali contenuta nella l.r. 3/1987, intervenendo sugli artt. 4, 5 e 30-bis. Non disciplina un periodo limitato di applicazione, ma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto dichiarata urgente.

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali

La legge regionale 27 ottobre 2003, n. 27 interviene sulla disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali della Regione, modificando in più punti la legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. Il testo risultante aggiorna alcune disposizioni su emolumenti e relative previsioni accessorie, senza introdurre una disciplina autonoma di durata limitata.

Ambito dell’intervento

L’atto ha natura modificativa e riguarda esclusivamente la normativa regionale sul trattamento economico dei consiglieri regionali già contenuta nella l.r. 3/1987. Le modifiche incidono sugli articoli 4, 5 e 30-bis della legge del 1987.

Contenuto delle modifiche

La legge:

  • sostituisce il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 3/1987;
  • abroga il comma 6 del medesimo articolo 4;
  • aggiunge il comma 7-bis all’articolo 4;
  • modifica il comma 1 dell’articolo 5;
  • sostituisce la lettera d) dell’articolo 30-bis.

Poiché il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle disposizioni sostituite o aggiunte, il risultato normativo da considerare è quello della legge 3/1987 come modificata da questo intervento.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente e, pertanto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rilievo pratico

L’atto ha rilievo per la determinazione e l’aggiornamento del trattamento economico dei consiglieri regionali secondo la disciplina regionale vigente dopo le modifiche del 2003. Non emergono, dal testo fornito, termini transitori o limiti temporali ulteriori oltre alla decorrenza immediata.

Testo integrale

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