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Legge

L.R. Liguria 28/2003

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

Normativa regionaleL.R. Liguria 28/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la L.R. 20/1995 sulla programmazione degli investimenti sanitari per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico. Introduce modifiche a più articoli della disciplina vigente, anche con abrogazioni e nuove lettere e commi, intervenendo su procedure, priorità, controlli e disposizioni finanziarie. L’efficacia riguarda la Regione indicata e si innesta sulla normativa preesistente senza disciplinare un nuovo programma autonomo.

Modifiche alla disciplina regionale sui programmi di investimento in sanità

Modifiche alla disciplina regionale sugli investimenti in sanità

La legge regionale 4 novembre 2003, n. 28 interviene sulla L.R. 5 aprile 1995, n. 20, che disciplina l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico. Il provvedimento non istituisce un nuovo autonomo regime, ma aggiorna la disciplina vigente per la Regione interessata, incidendo su definizioni, procedure, criteri applicativi, controlli e profili finanziari.

Oggetto dell’intervento normativo

L’atto ha natura prettamente modificativa e si inserisce nel quadro della programmazione regionale degli investimenti sanitari. La finalità complessiva è di adeguare la normativa del 1995 alla disciplina sopravvenuta, riorganizzando diversi passaggi dell’iter attuativo e delle relative disposizioni finanziarie.

Ambito di applicazione e disciplina richiamata

Le modifiche riguardano esclusivamente la L.R. 20/1995 e, quindi, gli interventi di investimento in sanità destinati all’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico nel territorio della Regione di riferimento. Il testo consolidato risultante va letto come aggiornamento della normativa esistente, senza effetti oltre l’ambito regionale.

Contenuto delle modifiche alla procedura e agli articoli di base

La legge modifica in più punti l’articolo 1 della L.R. 20/1995, intervenendo sui commi 1, 2 e 3 e inserendo un nuovo comma 3-bis. Viene così aggiornato l’impianto generale della disciplina, con effetti sul perimetro applicativo e sulle regole fondamentali del sistema di investimento sanitario.

Interviene poi sull’articolo 2, modificando la lettera a) del comma 2 e aggiungendo la lettera d-bis) allo stesso comma, con conseguente integrazione dei casi e delle condizioni contemplate dalla norma.

Riassetto della disciplina operativa

L’articolo 3 viene profondamente rimaneggiato: ne è sostituita la rubrica, sono abrogati i commi 1, 3 e 4, il comma 2 è modificato e viene inserito il comma 2-bis. Il contenuto risultante è dunque frutto di una significativa riscrittura della disposizione, con eliminazione di parti non più coerenti e introduzione di una previsione aggiuntiva.

Anche l’articolo 4 è aggiornato: il comma 1 viene sostituito e il comma 2 modificato. In parallelo, l’articolo 5 riceve interventi sul comma 1, sulla lettera b), c) e d) del medesimo comma, nonché sul comma 3, a conferma di un riordino della disciplina esecutiva e dei relativi adempimenti.

Ulteriori adeguamenti su controlli, fasi attuative e termini

La legge modifica l’articolo 6 sostituendo i commi 2 e 3, aggiungendo il comma 3-bis e ritoccando il comma 4. L’articolo 7 è parimenti aggiornato nei commi 1, 2 e 3. Il contenuto complessivo indica un intervento di coordinamento su fasi procedurali, modalità di attuazione e relativi controlli o verifiche, secondo la struttura della legge del 1995.

Interventi su disposizioni successive e abrogazioni puntuali

All’articolo 9 sono apportate più modifiche: il comma 1 e il comma 3 sono aggiornati, il comma 8 è sostituito e il comma 9 è abrogato. Si tratta di un riassetto di disposizioni che, nel testo consolidato, produce l’eliminazione di una previsione non più ritenuta necessaria e la riscrittura di quelle residue.

L’articolo 10 è modificato al comma 1, con intervento su una disposizione ulteriore della medesima legge regionale.

Disposizioni finanziarie

L’articolo 11 della L.R. 20/1995, che reca le disposizioni finanziarie, è modificato dalla presente legge. Il provvedimento incide quindi anche sul quadro delle coperture o delle regole contabili collegate all’attuazione dei programmi di investimento sanitario.

Regime temporale e attualità della norma

La legge non contiene una disciplina temporanea autonoma, né indica un termine finale di efficacia. Si tratta però di un atto del 2003 che opera come legge di modifica di una disciplina del 1995; ai fini pratici, il suo contenuto rileva solo nella misura in cui le disposizioni modificate della L.R. 20/1995 siano ancora vigenti nel testo consolidato applicabile.

Utilità pratica

Per un operatore giuridico o contabile, la legge è utile soprattutto come fonte di coordinamento del testo consolidato della L.R. 20/1995. La lettura deve concentrarsi sulla disciplina vigente risultante dalle modifiche, perché l’atto non offre regole autonome di immediata applicazione se non per gli effetti di riscrittura della legge base.

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