Risposta n. 395 del 23/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che le somme non debbano essere tassate in quanto prestazioni assistenziali forfettarie e occasionali, di sostegno per condizioni patologiche o di isolamento, e non finalizzate a sostituire o compensare redditi perduti.
Trattamento fiscale dell'indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata da un ente di previdenza e assistenza agli iscritti
Il quesito
L'Ente chiede se le indennità una tantum corrisposte agli iscritti per ricovero in terapia intensiva, ricovero ospedaliero o isolamento domiciliare/ quarantena a causa di Covid-19 siano imponibili ai fini IRPEF, essendo l'Ente sostituto d'imposta.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate rileva che le indennità sono previste dal regolamento dell'Ente e corrisposte in presenza di uno stato di bisogno, indipendentemente dalla retribuzione e senza funzione sostitutiva di reddito; pertanto, ai sensi dell'art.6 TUIR e dei chiarimenti ministeriali, non sono riconducibili a categorie di reddito e non rilevano fiscalmente. Il parere è reso sulla base dei documenti presentati e della loro veridicità.
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