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Interpello

Risposta n. 392 del 23/09/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che si possa applicare l'aliquota del 10% perché, secondo la sentenza richiamata, tali specie sono normalmente destinate all'alimentazione umana e la destinazione concreta post‑abbattimento giustifica il beneficio fiscale.

Interpello Art.11, comma 1, lett. a) — Aliquota IVA per cessioni di lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento

Il quesito

L'Ente X chiede se alle cessioni/acquisti di lepri, pernici e fagiani destinati al ripopolamento del TASP possa applicarsi l'aliquota IVA ridotta del 10%, in base alla Tabella A, parte III, punto 7, e alla giurisprudenza richiamata (CTP Piacenza n.125/2019).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che la Tabella A, parte III, punto 7 prevede il 10% solo per animali "destinati all'alimentazione umana"; perciò non è possibile estendere il beneficio ad usi diversi per analogia. Essendo nel caso concreto gli animali acquisiti per ripopolamento venatorio (finalità di tutela/faunistica) e non per alimentazione umana, le cessioni sono soggette all'IVA ordinaria del 22%.

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