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Provvedimento

Deliberazione n. 594 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 27 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC, relativo a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy per il rischio di diffusione non consensuale, tramite Instagram, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento imponeva l’adozione immediata di misure di blocco tramite materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per dodici mesi e con adeguate misure di protezione, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro a fini probatori.

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito privato segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC e una segnalazione relativa al rischio di diffusione, attraverso Instagram, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riferibile alla persona segnalante. Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 27 luglio 2026 dal dirigente competente.

Quadro normativo

L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, qualora sussista un fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e piattaforma interessata

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy. La richiesta riguardava l’intervento dell’Autorità presso Instagram, indicata come piattaforma attraverso la quale il materiale avrebbe potuto essere diffuso.

Misure urgenti adottate il 27 luglio 2026

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 417 del 27 luglio 2026. Nei confronti di Telegram FZ-LLC sono state disposte le seguenti misure:

  • adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione;
  • trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’attivazione delle misure di prevenzione e blocco;
  • conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
  • conservazione limitata ai soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • applicazione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per la conservazione protetta del materiale.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 27 luglio 2026.

Ratifica del provvedimento urgente

Il Garante ha esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti. Con il provvedimento n. 594 del 6 agosto 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato integralmente il provvedimento n. 417/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il 27 luglio 2026.

Natura dell’intervento

Il provvedimento ha natura preventiva e cautelare: non irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure immediate dirette a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato senza consenso e a preservare eventuali evidenze probatorie, garantendo al contempo la non diretta identificabilità degli interessati durante il periodo di conservazione.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso una piattaforma digitale, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Instagram.

Provvedimento urgente del 27 luglio 2026

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

La società è stata inoltre tenuta a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente il Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 594 del 6 agosto 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente n. 417 del 27 luglio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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