Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio e sulle procedure operative per l'omessa o tardiva denuncia all'Inail degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (art. 53 d.P.R. 1124/1965). Specifica i termini di denuncia, l'obbligo telematico, le eccezioni, la decorrenza dei termini, l'attivazione della procedura di diffida e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative, nonchè l'interazione con gli obblighi di comunicazione statistica al SINP.
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
Punti principali
A. Obbligo di denuncia
Il datore di lavoro deve denunciare all'Inail gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni entro due giorni dalla ricezione del numero identificativo del certificato medico; per infortuni mortali o con pericolo di morte la denuncia va fatta entro 24 ore. Dal 1° luglio 2013 la denuncia deve essere trasmessa tramite i servizi telematici INAIL (con eccezioni per datori di lavoro domestici e per i datori non imprenditori per lavoratori occasionali). Se l'infortunio era inizialmente prognosticato entro tre giorni e la prognosi si prolunga, il termine decorre dal giorno successivo alla ricezione della certificazione che prolunga la prognosi. Se il datore non era a conoscenza, il termine decorre dalla richiesta di denuncia inviata dalla Sede INAIL.
B. Procedimento sanzionatorio
Dopo la depenalizzazione, la violazione è sanzionata amministrativamente: importo da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La diffida obbligatoria ex d.lgs. 124/2004 è condizione di procedibilità quando la violazione sia sanabile; in caso di ottemperanza e pagamento entro i termini si applica la sanzione nel minimo (1.290,00 euro). In mancanza di ottemperanza si procede con la notificazione e possibilità di pagamento in misura ridotta (pari a 2.580,00 euro). Il personale ispettivo e i funzionari amministrativi INAIL possono emettere la diffida; in caso di mancato pagamento si invia rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro per la gestione successiva. I pagamenti sono effettuati tramite modello F23 con codici dedicati; i proventi spettano ai fondi previsti dalla normativa.
C. Comunicazione a fini statistici (SINP) e rapporto con d.lgs.81/2008
L'obbligo di comunicare i dati statistici al SINP entro 48 ore dal certificato medico è distinto dall'obbligo di denuncia assicurativa all'INAIL. L'Inail ha integrato il servizio telematico consentendo la conversione della comunicazione SINP in denuncia amministrativa tramite la funzione "converti in denuncia" disponibile dal 28 settembre 2018. L'applicazione della sanzione prevista dall'art.55, comma 5, lett. g) del d.lgs.81/2008 per la mancata comunicazione di infortuni superiori a tre giorni esclude l'applicazione della sanzione ex art.53, per cui i procedimenti sono autonomi e con sanzioni e destinazione proventi diversi.
D. Indicazioni operative per le Strutture territoriali
La prescrizione per il recupero delle sanzioni è di cinque anni; la data di commissione dell'illecito è il giorno successivo alla scadenza del termine di denuncia. Per accertare omissione servono: il certificato medico pervenuto all'Inail, l'assenza della denuncia dopo il termine di due giorni e la verifica della data di conoscenza da parte del datore. Le Sedi devono sollecitare la denuncia, emettere la diffida obbligatoria per le denunce tardive/omesse e notificare la contestazione entro 90 giorni dall'accertamento. Non sono richieste ulteriori verifiche rispetto a quanto normativamente previsto.
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