Circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021
Prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in favore delle vittime dell'amianto: la prestazione aggiuntiva alla rendita viene fissata al 15% della rendita e corrisposta mensilmente insieme al rateo; la prestazione una tantum per mesotelioma non professionale è stabilita in euro 10.000 per gli eventi accertati dal 1° gennaio 2021; viene unificato il termine decadenziale di tre anni dalla prima diagnosi per domande e integrazioni; è soppressa l'addizionale a carico delle imprese e sono definite le regole di finanziamento e rendicontazione.
Prestazione aggiuntiva alla rendita e prestazione una tantum per malati di mesotelioma (art. 1, commi 356-359, legge 30/12/2020, n.178)
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo alle leggi e decreti rilevanti (legge 244/2007, d.m. 12/01/2011 n.30, varie leggi di bilancio e decreti attuativi) e al nuovo intervento introdotto dall'art.1, commi 356-359 della legge di bilancio 2021.
Prestazione aggiuntiva alla rendita
A decorrere dal 1° gennaio 2021 la prestazione aggiuntiva è pari al 15% della rendita in godimento ed è corrisposta mensilmente in unica soluzione insieme al rateo di rendita. Rimangono valide le disposizioni pregresse sui requisiti soggettivi; per eventi denunciati fino al 31/12/2020 si applicano le maggiorazioni e le disponibilità residue del Fondo amianto.
Prestazione una tantum per mesotelioma non professionale
Per eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'INAIL eroga ai malati (esposizione familiare o ambientale) o ai loro eredi un importo fisso di euro 10.000 in unica soluzione su istanza. L'importo è confermato per i casi successivi al 2020 e resta incompatibile con la prestazione aggiuntiva salvo il caso di diritto derivante da rendita da superstite.
Transizione per eventi fino al 31/12/2020
Per gli eventi accertati entro il 31/12/2020 si continua ad utilizzare il Fondo vittime dell'amianto per erogare prestazioni fino alle disponibilità residue; è prevista la possibilità di integrazione fino a 10.000 euro per chi aveva ricevuto 5.600 euro, entro i limiti e i termini previsti.
Termini di presentazione e decadenza
Introdotto un termine unico di decadenza di 3 anni, decorrente dalla data della prima diagnosi, valido sia per i malati sia per gli eredi (anche per le istanze di integrazione a 10.000 euro). La circolare chiarisce quattro ipotesi relative al decesso e all'esercizio del diritto da parte degli eredi.
Presentazione delle domande e istruttoria
Domanda su modulistica allegata da inviare alla Sede INAIL competente via raccomandata A/R o PEC. Pagamento entro 90 giorni se la documentazione è completa; in caso di incompletezza INAIL richiede integrazioni entro 15 giorni e sospende il procedimento fino all'integrazione.
Soppressione dell'addizionale a carico delle imprese
Dal 1° gennaio 2021 viene abolita l'addizionale prevista in origine per il finanziamento del Fondo vittime dell'amianto.
Finanziamento e rendicontazione
Le prestazioni relative a somme spettanti fino al 31/12/2020 gravano sulle disponibilità residue del Fondo; le prestazioni di competenza degli anni successivi sono finanziate dallo Stato. INAIL eroga direttamente e rendiconta al Ministero del lavoro entro il 31 marzo di ogni anno le somme pagate nell'anno precedente, attenendosi alle istruzioni operative indicate.
Modalità operative e allegati
La circolare allega la modulistica e la documentazione richiesta; richiama la circolare INAIL 5/05/2011 n.32 per i presupposti di accesso e la nota congiunta per la rendicontazione del 27/04/2021 prot. n.4962.
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