Risposta n. 3 del 13/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che per beneficiare dell'IVA al 4% sia necessario il rispetto dei requisiti minimi dell'art. 8.1.13 del D.M. 236/1989; in mancanza si applicherebbe l'aliquota ordinaria del 10%.
Art.11, c.1, lett.a) L. 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA 4% per opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche
Il quesito
La Società chiede se l'aliquota IVA del 4% si applica solo quando gli ascensori/impianti installati rispettano i requisiti tecnici minimi dell'art. 8.1.13 del D.M. 236/1989 oppure anche quando, pur non rispettando tali limiti dimensionali, ricorra la deroga prevista dall'art. 7 del medesimo decreto (es. impossibilità tecnica negli edifici esistenti).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che l'agevolazione è oggettiva e finalizzata all'adeguamento previsto dalla L.13/1989; pertanto il 4% spetta alle opere direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere solo nella misura in cui rispondono alle peculiarità tecniche indicate dall'art. 8.1.13 del D.M. 236/1989, richiamando la risoluzione 70/E/2012 e la consulenza n.18/2019.
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