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Legge

L.R. Toscana 19/2001

Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).

Normativa regionaleL.R. Toscana 19/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge demanda a un regolamento regionale la disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private e l’istituzione del relativo registro regionale, in raccordo con il d.P.R. n. 361/2000. Dal momento di entrata in vigore del regolamento, è abrogata la precedente l.r. n. 35/1986.

Delegificazione della disciplina regionale sulle persone giuridiche private

Delegificazione della disciplina regionale sulle persone giuridiche private

La legge regionale del Piemonte interviene per trasferire la disciplina operativa delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private a un regolamento regionale, in coordinamento con la normativa statale di semplificazione. L’obiettivo è adeguare l’ordinamento regionale al d.P.R. n. 361/2000 e razionalizzare l’organizzazione delle competenze amministrative.

Contenuto del regolamento regionale demandato

La Giunta regionale è tenuta ad adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un apposito regolamento che disciplini:

  • l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private delegate alla Regione dall’art. 14 del d.P.R. n. 616/1977;
  • l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche previsto dall’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 361/2000;
  • le norme di organizzazione connesse alla gestione del registro e delle relative funzioni.

Coordinamento con la normativa statale

Il regolamento regionale deve essere adottato con riferimento al d.P.R. n. 361/2000, che reca le norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. La legge regionale si colloca quindi in un quadro di delegificazione e di adeguamento alle procedure statali semplificate.

Abrogazione della precedente disciplina regionale

Con l’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 1, è abrogata la legge regionale 4 agosto 1986, n. 35, che disciplinava l’organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

Regime temporale

La legge ha funzione strumentale e organizzativa: la sua concreta operatività dipende dall’adozione del regolamento regionale. La disciplina precedente resta applicabile fino all’entrata in vigore del regolamento; da quel momento essa viene sostituita dalla nuova regolazione delegificata.

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