L.R. Toscana 23/2001
Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell’articolo 35 bis (poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 23/2001 modifica la disciplina del governo del territorio introducendo l’obbligo di integrare i regolamenti urbanistici comunali con la mappa di accessibilità urbana. Dopo 12 mesi dall’entrata in vigore, tale integrazione diventa requisito per accedere a finanziamenti regionali destinati al superamento delle barriere architettoniche e all’edilizia sovvenzionata o agevolata. Prevista una transitoria di 12 mesi per i comuni già dotati di regolamento urbanistico.
Modifiche alla l.r. Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 su mappa di accessibilità urbana e poteri in deroga
Modifiche alla disciplina del governo del territorio in Toscana
La legge regionale Toscana 15 maggio 2001, n. 23 interviene sulla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5, modificando la disciplina relativa alla mappa di accessibilità urbana e ai poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali. Il contenuto rilevante del testo consolidato riguarda soprattutto l’inserimento della mappa di accessibilità nei regolamenti urbanistici comunali e i suoi effetti sui finanziamenti regionali.
Mappa di accessibilità urbana e integrazione dei regolamenti urbanistici
La legge prevede che i regolamenti urbanistici comunali siano integrati con la Mappa di accessibilità urbana, secondo le modalità richiamate dalla disciplina regionale previgente. L’intervento mira a rendere sistematica la considerazione dell’accessibilità urbana nella pianificazione comunale.
Per i comuni già dotati di regolamento urbanistico al momento dell’entrata in vigore della legge, l’adeguamento deve avvenire entro 12 mesi.
Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali
Trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, l’integrazione dei regolamenti urbanistici comunali con la Mappa di accessibilità urbana diventa una condizione necessaria per ottenere finanziamenti regionali, comunque denominati, quando tali finanziamenti siano:
- finalizzati al superamento delle barriere architettoniche; oppure
- relativi a programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata.
Ne deriva che, dopo il decorso del termine annuale, i comuni privi di tale integrazione non possono beneficiare dei contributi regionali nelle ipotesi indicate.
Regime transitorio per i comuni già dotati di regolamento urbanistico
La legge contiene una specifica disciplina transitoria per i comuni che, alla data di entrata in vigore, possedevano già i regolamenti urbanistici. Tali comuni devono provvedere all’integrazione con la Mappa di accessibilità urbana entro i 12 mesi successivi, seguendo le procedure previste dall’articolo 28, comma 6, della l.r. n. 5/1995.
Poteri in deroga
Il testo fornito segnala anche modifiche alla disciplina dei poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali, ma nel brano disponibile non sono riportati i contenuti sostanziali delle modifiche. Pertanto, il riassunto si limita a registrare che la legge interviene anche su tale materia senza ulteriori dettagli testuali.
Ambito temporale di applicazione
La disciplina introdotta ha rilievo operativo soprattutto nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge, in particolare:
- entro 12 mesi per l’adeguamento dei comuni già dotati di regolamento urbanistico;
- dopo 12 mesi come condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali collegati.
Il provvedimento si applica nel territorio della Regione Toscana.
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