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Legge

L.R. Molise 28/2003

Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.)

Normativa regionaleL.R. Molise 28/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce FINMOLISE S.p.A. come società interamente pubblica e strumentale della Regione Molise, ne disciplina finalità, interventi finanziari, rapporti con la Regione, organi sociali e controlli. Contiene norme finanziarie e transitorie ormai riferite soprattutto all’assetto iniziale del 2003; risultano inoltre abrogate o superate alcune disposizioni sui tesoreria, obbligazioni e compensi.

Disciplina della società finanziaria regionale FINMOLISE S.p.A.

Disciplina della società finanziaria regionale FINMOLISE S.p.A.

La legge ridisegna l’assetto della società finanziaria regionale del Molise, qualificandola come società interamente pubblica e strumentale della Regione. La disciplina è destinata al territorio molisano e regola finalità, interventi, controlli regionali, organi sociali e profili finanziari della società.

Natura giuridica e assetto proprietario

FINMOLISE S.p.A. è la società per azioni denominata “Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise”, costituita ai sensi della legge regionale n. 11 del 1979. La Regione è l’unico socio e esercita sulla società direzione e coordinamento, oltre a un controllo analogo a quello sui propri servizi, tale da consentire affidamenti diretti. La società opera come società a partecipazione interamente pubblica e fuori dal libero mercato, quale strumento operativo della Regione per servizi strumentali e funzioni amministrative esternalizzate.

La partecipazione regionale non è cedibile. Se viene meno la partecipazione totalitaria della Regione, la società si scioglie ai sensi del codice civile.

Finalità istituzionali

FINMOLISE S.p.A. svolge funzioni di coordinamento, raccordo, impulso e attuazione dell’attività finanziaria promossa dalla Regione, gestendo ed erogando fondi propri, pubblici o reperiti sul mercato, nonché provvidenze, fondi e finanziamenti previsti da leggi regionali, statali e comunitarie.

Le finalità riguardano il sostegno a iniziative di sviluppo economico e produttivo, tra cui:

  • nascita, espansione, ammodernamento e innovazione tecnologica e finanziaria delle imprese;
  • commercializzazione, riconversione o ristrutturazione produttiva;
  • internazionalizzazione e accesso ai mercati dei capitali;
  • cooperazione, integrazione e joint venture anche con soggetti esteri;
  • sviluppo del lavoro autonomo e della libera professione esercitati nella regione.

Gli interventi devono riferirsi ad attività utili allo sviluppo regionale, anche per indotto, e possono riguardare iniziative di qualsiasi settore produttivo svolte nel territorio regionale da imprese o enti che vi operano.

Inoltre, la società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente su incarico e per conto della Regione, tramite affidamento diretto, e può prestare consulenza finanziaria e supporto amministrativo solo in favore della Regione.

Criteri operativi e limiti dell’attività

La società deve operare secondo efficienza, efficacia ed economicità, adottando modelli organizzativi coerenti con le sue finalità istituzionali e nel rispetto della normativa speciale sugli intermediari finanziari sotto controllo pubblico.

Essa opera a favore e a supporto della Regione e non può svolgere autonomamente prestazioni per altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né tramite gara, salvo che ciò avvenga nell’interesse della Regione.

La Giunta regionale esercita la direzione e il coordinamento, assegna obiettivi e indirizzi strategici, e controlla e approva i piani di investimento e gli atti di gestione e di amministrazione straordinaria.

L’attività della società deve essere anche conforme alla disciplina statale sulle società pubbliche, in quanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Interventi, partecipazioni e strumenti finanziari

FINMOLISE S.p.A. può porre in essere tutte le iniziative necessarie per le sue finalità, con particolare riferimento a:

  • assunzione di partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee in società di capitali, cooperative, consorzi e società miste operanti nel territorio regionale;
  • analisi e ricerche sul sistema socio-economico regionale;
  • concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, garanzie e altri benefici secondo le indicazioni della Regione, anche tramite confidi o altri intermediari finanziari autorizzati;
  • amministrazione, gestione e controllo di fondi europei, nazionali, regionali e rotativi, nonché dei programmi operativi regionali per il Molise;
  • supporto alla Regione per politiche di promozione e sostegno dell’economia molisana;
  • supporto a progetti di investimento pubblico e di sviluppo territoriale;
  • predisposizione, secondo gli indirizzi regionali e quando richiesto dalla normativa, delle procedure di evidenza pubblica e della relativa documentazione tecnica e operativa;
  • attività istruttorie, strumentali ed esecutive connesse.

La società può anche svolgere ulteriori attività, incluse operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, purché strumentali alle finalità istituzionali.

Modalità di intervento, controlli e limiti quantitativi

I finanziamenti e, in generale, gli interventi concessi nell’interesse della Regione devono essere:

  • preventivamente individuati e classificati con deliberazione della Giunta regionale;
  • preceduti da procedure ad evidenza pubblica, gestite dalla società o dalla Regione secondo le indicazioni della deliberazione;
  • organizzati per garantire ampia partecipazione, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
  • limitati nel tempo e assistiti da adeguate garanzie, secondo la disciplina regionale impartita alla società.

Per le partecipazioni in imprese, la quota detenuta in ciascuna azienda non può superare il 35% del patrimonio netto della società partecipata, salvo superamento con adeguate garanzie e impegno di riacquisto da parte degli altri soci.

L’insieme degli interventi a favore di una sola azienda o di un gruppo di aziende collegate non può superare il 15% del patrimonio netto di FINMOLISE S.p.A. risultante dall’ultimo bilancio approvato; per altri interventi specifici il limite è elevato al 20%.

Il disinvestimento delle partecipazioni avviene di norma entro dieci anni dall’acquisizione; può essere prolungato in presenza di particolari esigenze. La temporaneità può essere assicurata anche con impegni di acquisto dei soci di maggioranza, diritti di prelazione o opzione e accordi parasociali per la cessione congiunta.

Servizi di tesoreria, obbligazioni e norme oggi superate

Le disposizioni originarie sui servizi di tesoreria, sulla possibilità di emettere obbligazioni e sui compensi degli amministratori risultano modificate o abrogate nel testo consolidato. Restano quindi, nel quadro attuale, solo i richiami espressamente vigenti, mentre le parti abrogate non hanno più disciplina applicabile.

Rapporti con la Regione, programmazione e controlli

La società deve trasmettere alla Giunta regionale, per l’approvazione e per il successivo inoltro al Consiglio regionale:

  • entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione programmatica;
  • rendiconti periodici almeno semestrali sugli interventi svolti per conto della Regione e in attuazione degli indirizzi ricevuti;
  • entro il 30 novembre dell’anno precedente, il progetto di bilancio preventivo con allegati e relazioni degli organi sociali, sul quale la Regione deve esprimere assenso entro il 31 dicembre. Il parere negativo comporta il rinvio del bilancio alla società per l’adeguamento alle prescrizioni regionali.

La Giunta regionale:

  • designa amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale;
  • assegna obiettivi e indirizzi strategici e ne verifica l’attuazione;
  • approva i piani di investimento;
  • approva le modifiche statutarie;
  • controlla e approva gli atti di gestione e di amministrazione straordinaria.

Il controllo regionale riguarda anche regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione, con facoltà di ispezioni e controlli in qualsiasi momento presso la sede della società. Inoltre, la Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale un atto di indirizzo strategico con i programmi previsionali della società ed eventuali partecipate, corredato dal consuntivo delle attività.

Organi sociali, nomine e requisiti

La Regione è rappresentata nell’assemblea dei soci dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato.

Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, compreso il presidente, nominati dall’assemblea su designazione della Giunta regionale. I consiglieri devono possedere requisiti di professionalità, competenza e onorabilità e un’esperienza almeno triennale in ambiti attinenti all’amministrazione, al controllo, al settore creditizio-finanziario, all’insegnamento giuridico-economico o a funzioni dirigenziali in enti pubblici o amministrazioni.

Il presidente del consiglio di amministrazione è designato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta e deve avere almeno cinque anni di esperienza nei settori indicati. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e il consiglio delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si procede alla sostituzione secondo legge; se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l’intero consiglio decade.

Sono previsti divieti di nomina per chi abbia conflitti di interessi, liti pendenti o interessi propri o di congiunti nelle imprese assistite dalla società, nonché per chi si trovi in situazioni impeditive previste dalla normativa richiamata.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea su designazione della Giunta regionale, previa indicazione del Consiglio regionale.

Compensi e profili economico-finanziari

I compensi degli amministratori e dei sindaci sono stabiliti dalla Giunta regionale. La disciplina originaria sull’indennità di carica degli amministratori è stata abrogata.

Sul piano finanziario, la legge prevede per l’esercizio 2003 l’istituzione di un fondo di rotazione pluriennale da assegnare alla società, con dotazione di euro 2.582.284,49 a carico del bilancio regionale; per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Adeguamento statutario e disciplina transitoria

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il consiglio di amministrazione, con parere favorevole della Giunta regionale, deve sottoporre all’assemblea il nuovo statuto conforme alla legge. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Giunta regionale.

Restano applicabili fino a scadenza naturale gli interventi già deliberati dalla Giunta ma non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore. Per le partecipazioni già detenute, il limite percentuale previsto non opera in via retroattiva. Gli organi sociali in carica restano operativi fino all’approvazione del nuovo statuto.

Abrogazioni e chiusura

Sono abrogate le norme incompatibili con la legge. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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