L.R. Molise 30/2003
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 2003, n. 16 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 ad oggetto: Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne ed alla legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5 ad oggetto: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 concernente: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina molisana sulle concessioni di tratti di acque pubbliche per la pesca sportiva e l’incremento della fauna ittica. Stabilisce criteri, limiti di estensione e distanze minime tra tratti in concessione, con obbligo per la Giunta regionale di approvare una convenzione tipo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. L’atto è oggi da considerarsi obsoleto per il suo contenuto sostanzialmente transitorio e riferito a concessioni specifiche.
Modifiche alla disciplina regionale della concessione di tratti di acque pubbliche per pesca sportiva e incremento della fauna ittica
Modifiche alla disciplina delle concessioni per pesca sportiva in Molise
La legge regionale interviene sulla normativa molisana in materia di protezione e incremento della fauna ittica e di esercizio della pesca nelle acque interne, riscrivendo la disciplina relativa alla concessione di tratti di acque pubbliche per la pesca sportiva.
Soggetti che possono ottenere la concessione
I tratti di acque pubbliche possono essere dati in concessione dalla Provincia, previa convenzione, alle Sezioni provinciali delle associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale oppure ad associazioni operanti in ambito locale da almeno cinque anni. Le modalità e i criteri di concessione devono essere definiti da un apposito regolamento regionale.
Convenzione tipo e indirizzi uniformi
Per garantire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, sentite le Province, deve approvare e divulgare una convenzione tipo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Questo adempimento serve a uniformare il rapporto convenzionale tra Province e associazioni concessionarie.
Limiti quantitativi alle concessioni
La legge introduce limiti massimi all’estensione delle concessioni per ciascuna Provincia:
- la superficie/estensione complessiva non può superare il 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico;
- per le associazioni riconosciute a livello nazionale e operanti nella regione, il limite massimo è di 8 km;
- per le associazioni locali organizzate nel Molise, il limite massimo è di 4 km.
Distanze minime e regole di compatibilità tra tratti in concessione
Tra due tratti di corpi idrici affidati in concessione deve intercorrere una distanza minima di almeno un chilometro. Fa eccezione la situazione dei tratti già concessi prima dell’entrata in vigore della legge. Nei tratti in concessione è vietato consentire gare di pesca organizzate da altre associazioni o organizzazioni.
Disciplina dei laghi e dei bacini
Per i laghi e per i bacini naturali o artificiali, le concessioni non possono superare il 50% della lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni, deve essere comunque garantita tra esse una distanza minima non inferiore al 10% della lunghezza perimetrale complessiva, che resta destinata alla libera pesca.
Portata territoriale e attuale rilevanza
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Molise e riguarda un settore specifico della pesca nelle acque interne. Per il suo oggetto, centrato su concessioni e limiti puntuali legati all’organizzazione dell’attività piscatoria, l’atto ha oggi scarsa utilità pratica ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.
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