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Provvedimento

Provvedimento del 06/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per i contratti di locazione esenti da IVA ai sensi dell’art. 6 L. 133/1999 e dell’art. 10, co. 2, DPR 633/1972, le modalità telematiche di registrazione, calcolo e versamento dell’imposta di registro, nonché i termini transitori fino al 30 novembre 2008. Sono inoltre approvate le specifiche tecniche XML e i tracciati per i pagamenti relativi a proroghe, cessioni e risoluzioni.

Modalità e termini per la registrazione telematica dei contratti di locazione esenti IVA e per il versamento dell’imposta di registro

Provvedimento su registrazione telematica dei contratti di locazione esenti IVA

Il documento definisce le modalità operative per gli adempimenti fiscali e per il versamento dell’imposta di registro relativi ai contratti di locazione esenti da IVA ai sensi dell’art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell’art. 10, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Vengono inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei contratti e dei pagamenti connessi a proroghe, cessioni e risoluzioni.

Ambito applicativo

Le disposizioni riguardano:

  • i contratti di locazione in corso alla data del 25 giugno 2008;
  • i contratti stipulati successivamente a tale data;
  • i contratti assoggettati al regime di esenzione IVA richiamato dal provvedimento.

Il documento chiarisce che tali contratti, ai fini dell’imposta di registro, sono assimilati a quelli non soggetti ad IVA e quindi assoggettati ad imposta proporzionale di registro secondo l’art. 5 della Tariffa, parte prima, del TUR.

Modalità di esecuzione degli adempimenti

Gli adempimenti previsti dall’art. 82, commi 14 e 15, del DL 25 giugno 2008, n. 112 devono essere eseguiti esclusivamente per via telematica, secondo le regole tecniche del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

In particolare:

  • per i contratti in corso al 25 giugno 2008 e per quelli stipulati fino all’entrata in vigore del provvedimento, la registrazione telematica può avvenire senza allegare il testo del contratto, trasmettendo solo i dati essenziali;
  • per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del provvedimento, la registrazione telematica deve includere anche l’allegazione del testo contrattuale;
  • il pagamento dell’imposta avviene con le modalità previste dall’art. 21 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  • i soggetti che effettuano gli adempimenti devono rispettare gli obblighi di cui all’art. 23 del medesimo decreto.

È approvato l’allegato 1 con le specifiche tecniche bis e quater aggiornate.

Determinazione della base imponibile e dell’imposta

La base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal corrispettivo pattuito.

Per i contratti in corso di esecuzione al 25 giugno 2008:

  • l’imposta si calcola sul corrispettivo dovuto per la durata residua del contratto a decorrere da tale data;
  • il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure annualmente per ciascuna annualità successiva alla data indicata.

Se l’imposta è pagata in unica soluzione:

  • si applica la riduzione prevista dall’art. 5, nota I), della Tariffa, parte prima, del TUR;
  • la riduzione compete solo se la durata complessiva del contratto supera due anni e/o la durata residua supera dodici mesi.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato:

  • l’imposta sulla parte già determinata va versata con le regole ordinarie;
  • l’imposta sulla parte residua va versata entro 20 giorni dalla sua definitiva determinazione;
  • il versamento integrativo telematico vale come denuncia ex art. 19 del TUR.

Termini transitori

Per i contratti stipulati fino al 31 ottobre 2008:

  • gli adempimenti devono essere eseguiti dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2008.

Per gli altri contratti restano fermi i termini ordinari.

L’omissione degli adempimenti o la loro esecuzione con modalità difformi comporta la sanzione di cui all’art. 69 del TUR.

Specifiche tecniche della trasmissione telematica

L’allegato tecnico bis disciplina la registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e il pagamento delle relative imposte.

Sono previste due modalità di servizio:

  • Entratel, con codice di autenticazione;
  • Internet, con codice di riscontro.

Il file dei contratti deve essere conforme a XML 1.0, con codifica UTF-8 oppure ISO 8859-1 Latin 1 ove necessario.

Limiti dimensionali:

  • file compresso per Entratel: massimo 1,38 MB;
  • file XML espanso per Internet: massimo 3 MB.

Prima dell’invio, il software dell’Agenzia verifica la correttezza formale, inserisce le coordinate del conto corrente per l’addebito e genera i codici di autenticazione/riscontro.

Dati da indicare nei contratti telematici

Le specifiche riportano i dati generali del file e del contratto, tra cui:

  • codice fiscale del fornitore;
  • codice fiscale del conto;
  • codice ufficio;
  • valuta del prelievo, solo Euro;
  • tipo contratto;
  • identificativo del contratto;
  • date di inizio, fine e stipula;
  • indicazione di soggetto IVA, esenzione e agevolazione;
  • oggetto della locazione;
  • tipo di pagamento;
  • imposta di registro, bollo, sanzioni e interessi;
  • numero di pagine;
  • canone;
  • dati dell’immobile;
  • dati di locatori e conduttori.

Sono inoltre precisati i codici per l’oggetto della locazione e i diversi tipi di canone, incluse le ipotesi di canone non interamente determinato.

Imposta di registro e imposta di bollo nelle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche contengono istruzioni dettagliate per il calcolo dell’imposta di registro in funzione del tipo di immobile e della tipologia di contratto.

Tra le principali regole:

  • fondi rustici: aliquota dello 0,50%;
  • immobili urbani: aliquota del 2%, con possibilità di pagamento per annualità o in unica soluzione;
  • altri immobili: aliquota del 2%;
  • importo minimo dell’imposta di registro: Euro 67,00;
  • se il corrispettivo è assoggettato ad IVA, l’imposta di registro è in misura fissa pari a Euro 67,00;
  • imposta di bollo: Euro 14,62 per ogni foglio nei contratti scritti; per i leasing Euro 14,62 indipendentemente da esemplari e copie.

Sono anche indicate regole specifiche per i contratti disciplinati dall’art. 35, comma 10-quinquies, del DL 223/2006 e dall’art. 82, commi 14 e 15, del DL 112/2008, con differenziazione tra codici-oggetto 04-10 e 11-16.

Proroghe, risoluzioni, cessioni e conguagli

L’allegato tecnico quater disciplina i dati e i record per i pagamenti successivi alla registrazione.

Sono previste quattro tipologie di operazione:

  • S: annualità successive;
  • P: proroghe, anche tacite, e denunce di ulteriore durata;
  • R: risoluzioni;
  • C: cessioni;
  • N: conguaglio d’imposta per canoni determinati dopo la registrazione.

Per ciascuna operazione sono indicati:

  • il tipo di imposta da versare;
  • il relativo codice oggetto;
  • i casi di imposta minima di Euro 67,00;
  • le condizioni di applicazione delle aliquote;
  • i dati da inserire per proroghe, risoluzioni e cessioni, inclusi date, corrispettivo, ruolo della controparte, flag IVA e flag-subentro.

Struttura dei file e dei record

Le specifiche tecniche prevedono file composti da record a lunghezza fissa di 500 caratteri, con record di tipo:

  • A: testa del file;
  • B: singola richiesta di pagamento;
  • C: soggetti partecipanti al contratto ceduto;
  • Z: coda del file.

Sono indicati in dettaglio:

  • struttura dei campi numerici e alfanumerici;
  • criteri di allineamento e riempimento;
  • formato delle date;
  • controlli bloccanti;
  • posizioni e lunghezze dei campi.

Decorrenza

Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

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