Risposta n. 173 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConvenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni: residenza fiscale, tie-breaker rules e nozione di abitazione permanente
Il quesito
Il contribuente, cittadino italiano trasferitosi in Svizzera con iscrizione AIRE e permesso B, chiede se le tie-breaker rules dell'art.4 par.2 della Convenzione vadano applicate sul periodo in cui risulti residente in entrambi gli Stati (anno X), se l'abitazione di origine in Italia (traslocata nell'X-2) possa costituire "abitazione permanente", se un'abitazione disponibile per meno di 40 giorni nell'anno possa essere considerata tale, e se i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera nell'anno X siano imponibili in Italia qualora il contribuente risulti residente in Svizzera.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che le tie-breaker rules debbano essere applicate sull'intera annualità X; che la casa di famiglia lasciata nell'X-2 non sia abitazione permanente nell'anno X; che l'appartamento italiano disponibile per breve periodo non soddisfi i requisiti di disponibilità e permanenza; e che, se riconosciuto residente in Svizzera, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera siano imponibili solo in Svizzera ai sensi dell'art.15 della Convenzione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che la verifica dei fatti non è possibile in sede di interpello e precisa: le tie-breaker rules si applicano solo se entrambi gli Stati considerano il soggetto resident e pertanto vanno valutate per il periodo di sovrapposizione; la nozione di "abitazione permanente" richiede che l'immobile sia attrezzato e organizzato per un uso duraturo e continuativo, per cui la casa di famiglia lasciata e l'appartamento italiano disponibile per breve periodo non sono considerate abitative permanenti nell'anno X; se il contribuente dimostra di non essere residente in Italia (o le tie-breaker lo qualificano residente in Svizzera) i redditi da lavoro dipendente svolto in Svizzera non sono imponibili in Italia e non vanno dichiarati; se invece il trasferimento del domicilio è avvenuto nel corso dell'anno si applica l'art.4 par.4 (frazionamento dell'anno) con imposizione in Italia fino al giorno del trasferimento.
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