Cassazione Penale, Sentenza n. 34373/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta a D'EURISCO, sostenendo che la terza concessione era in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p., perché esistevano due precedenti concessioni del beneficio che avrebbero dovuto ostare a una nuova sospensione. Il Tribunale di Teramo, giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta osservando che al momento della concessione il giudice della cognizione disponeva di un certificato del casellario giudiziale che non riportava le due precedenti sentenze con sospensione, e quindi non sarebbe stato legittimo intervenire in revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale di Teramo, pur avendo fatto corretta premessa richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 37345/2015, è giunto a una conclusione contraddittoria e errata. Dall'esame del fascicolo di cognizione è emerso che al momento della terza concessione le due precedenti pronunce non risultavano annotate sul certificato del casellario giudiziale nella disponibilità del giudice della cognizione; tuttavia, secondo l'interpretazione corretta del principio di Sez. U. Longo, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto comunque intervenire disponendo la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 comma quarto. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio, invitando ad applicare correttamente i principi delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La norma costituisce il fondamento dell'impedimento alla concessione ripetuta della sospensione condizionale della pena; qui è stata ritenuta violata perché la sospensione era stata concessa per la terza volta nonostante esistessero due precedenti concessioni.
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (P.M. in proc. Longo)
sentenza delle Sezioni Unite
Il principio afferma che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. quando sussistono cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; per la verifica il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero chiede la revoca della sospensione condizionale per violazione dell'art. 164 c.p. deve essere valutata l'effettiva esistenza di precedenti concessioni del beneficio e la loro rilevanza temporale e formale (irrevocabilità, date).
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione condizionale concessa in violazione della norma anche quando la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione; per svolgere questa verifica deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
- La presenza o assenza di annotazioni nel certificato del casellario giudiziale non esclude automaticamente l'intervento del giudice dell'esecuzione: occorre esaminare il fascicolo e la documentazione disponibile per accertare se al giudice di cognizione la causa ostativa fosse documentalmente nota.
- Il rigetto di una istanza di revoca basato su una premessa corretta ma su una conclusione contraddittoria è annullabile: il ragionamento del giudice deve essere coerente tra premessa fattuale/giuridica e conclusione applicativa.
- In situazioni analoghe il Tribunale chiamato a riesaminare deve applicare puntualmente il principio delle Sezioni Unite, acquisire il fascicolo e, se riscontrate cause ostative non documentalmente note al giudice di cognizione al momento della concessione, procedere alla revoca del beneficio.
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