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Interpello

Risposta n. 223 del 22/07/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia richiama l'art.7 della legge 448/1998 e la prassi: il credito può essere utilizzato alternativamente in diminuzione dell'imposta di registro che lo determina, per intero sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali su atti successivi all'acquisizione del credito, in diminuzione dell'IRPEF o in compensazione; non dà luogo a rimborsi. Se usato parzialmente, il residuo può essere riutilizzato con le altre modalità previste.

Agevolazione 'prima casa', utilizzo del credito d'imposta

Il quesito

L'istante chiede se il credito d'imposta residuo, derivante dall'acquisto 'prima casa' non interamente utilizzato in dichiarazione per incapienza, possa essere usato per pagare imposta di registro, ipotecaria e catastale su un nuovo acquisto (immobile per villeggiatura).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che l'istante possa utilizzare il residuo del credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per il nuovo atto di compravendita, previa espressa manifestazione della volontà nell'atto.

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