Risposta n. 224 del 22/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene di poter cedere il credito anche essendo in regime forfetario, che le spese per intonaci, tinteggiature e decori rientrano se sono complementari all'intervento sismico e che dovrà versare al condominio la differenza fra la quota millesimale e la detrazione ceduta, mentre l'impresa fatturerà l'intero corrispettivo.
Cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni (sisma bonus) - contribuente in regime forfetario
Il quesito
Se un contribuente in regime forfetario può cedere all'impresa il credito corrispondente alla detrazione per interventi sismici su parti comuni; se tra le spese agevolabili rientrano intonaco di fondo e finitura, tinteggiatura e decori obbligati dalla Soprintendenza; quale modalità di pagamento adottare se la cessione viene utilizzata a parziale pagamento del corrispettivo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la cessione del credito prevista dall'art.16 comma 1-quinquies è esercitabile anche dai contribuenti in regime forfetario; le spese per intonaci, tinteggiature e decori sono agevolabili se accessorie e necessarie al completamento dell'intervento sismico; la cessione si svolge secondo il provvedimento dell'8 giugno 2017 (comunicazione all'amministratore, trasmissione all'Agenzia entro i termini, fattura con intero corrispettivo). Il condominio paga con bonifico parlante la differenza tra corrispettivo e credito ceduto; la cessione può essere fatta a fornitori o ad altri soggetti privati secondo le limitazioni normative richiamate.
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