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Legge

L.R. Liguria 8/2003

Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina i termini per la presentazione delle denunce dei prezzi degli stabilimenti balneari e proroga il periodo di classificazione degli esercizi ricettivi previsto dalla l.r. 11/1982. È stata poi espressamente abrogata dalla l.r. 5/2014 e riguarda quindi solo il periodo di vigenza precedente.

Termini per denunce prezzi stabilimenti balneari e proroga classificazione esercizi ricettivi

Termini per denunce prezzi e classificazione degli esercizi ricettivi

La legge regionale disciplina, per la Regione indicata nel titolo, due profili limitati e temporanei: i termini per la presentazione delle denunce dei prezzi degli stabilimenti balneari e la proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi già regolato dalla l.r. 4 marzo 1982, n. 11.

Ambito applicativo

L’intervento riguarda esclusivamente:

  • gli stabilimenti balneari, con riferimento agli adempimenti di denuncia dei prezzi;
  • gli esercizi ricettivi soggetti a classificazione ai sensi della l.r. n. 11/1982.

Contenuto della disciplina

La norma fissa o ridefinisce i termini entro i quali devono essere presentate le denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari, così da consentire l’aggiornamento delle condizioni tariffarie secondo la disciplina regionale. Inoltre, proroga il periodo di classificazione degli esercizi ricettivi previsto dalla normativa regionale del 1982, estendendo temporaneamente la validità della classificazione in essere.

Limiti temporali e utilità pratica

Si tratta di una disciplina strettamente connessa a adempimenti e periodi amministrativi riferiti a una fase ormai conclusa. L’atto è infatti espressamente abrogato dall’art. 7 della l.r. 13 marzo 2014, n. 5, e non presenta oggi un’applicazione pratica autonoma.

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