L.R. Liguria 9/2003
Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Liguria, l’approvazione regionale del DPSS, del PRP e delle loro varianti, nonché le procedure autorizzative degli interventi nei porti, anche privati. Prevede termini per l’approvazione, il coordinamento con VAS e strumenti urbanistici e il regime di salvaguardia del PRP adottato fino all’entrata in vigore, comunque non oltre tre anni.
Procedure regionali per l’approvazione dei piani portuali e degli interventi nei porti in Liguria
Procedure regionali per la pianificazione e gli interventi portuali in Liguria
La legge disciplina il procedimento regionale di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), del Piano regolatore portuale (PRP), delle varianti e degli adeguamenti tecnico-funzionali, oltre alle procedure per l’assentimento degli interventi negli ambiti portuali. La disciplina si applica ai porti liguri ed è coordinata con la normativa statale in materia portuale, edilizia, procedimentale e di valutazione ambientale strategica.
Approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS)
Il DPSS, predisposto e adottato dall’Autorità di sistema portuale, è trasmesso alla Regione insieme ai pareri dei Comuni territorialmente interessati. La Regione ne verifica la coerenza con gli atti regionali e sovracomunali di programmazione e pianificazione territoriale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il DPSS con deliberazione entro 60 giorni dalla formalizzazione dell’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento al DPSS dell’Autorità del Mare Ligure orientale. La deliberazione e gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il DPSS entra in vigore dalla pubblicazione sul sito regionale.
Approvazione del Piano regolatore portuale (PRP)
Il PRP è elaborato sulla base del DPSS approvato. In fase di avvio, l’Autorità di sistema portuale predispone il rapporto preliminare ambientale e lo trasmette alla Regione per la procedura di VAS. Conclusa tale fase, l’Autorità redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.
Il PRP viene poi trasmesso alla Regione per la conclusione della VAS. Il termine di 90 giorni per la VAS decorre dal ricevimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Giunta regionale approva il PRP con deliberazione entro 40 giorni dalla conclusione della VAS.
In sede di approvazione, la Regione può imporre prescrizioni per garantire la compatibilità con la pianificazione territoriale regionale e sovracomunale, la tutela del paesaggio e dell’ambiente, la sostenibilità e il bilancio ambientale delle scelte del piano, nonché il perseguimento degli obiettivi di competitività portuale. L’atto approvativo è pubblicato sul sito regionale e, per estratto, sul BUR; il PRP approvato, con i relativi allegati, è pubblicato anche sul sito dell’Autorità di sistema portuale. Il PRP entra in vigore dalla pubblicazione sul sito regionale.
Misure di salvaguardia del PRP adottato
Dalla data di adozione del PRP e fino alla sua entrata in vigore si applicano le ordinarie misure di salvaguardia edilizia previste dall’articolo 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001. In ogni caso, tali misure non possono protrarsi oltre tre anni.
Porto di Imperia
Per il porto di Imperia, qualificato di rilevanza economica regionale e interregionale e privo di Autorità di sistema portuale, il PRP è redatto con modalità specifiche e adottato e approvato dalla Giunta regionale secondo la procedura prevista per il PRP. Per la redazione del progetto di piano la Regione stipula preventivamente un accordo con il Comune di Imperia ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990.
Varianti al DPSS e al PRP e adeguamenti tecnico-funzionali
Le modifiche al DPSS e le varianti ai PRP sono approvate con la stessa procedura prevista per gli atti originari, salvo le varianti-stralcio disciplinate dalla normativa statale portuale.
Sono qualificati come adeguamenti tecnico-funzionali del PRP le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano quanto a obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali del singolo scalo.
Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti adottati dall’Autorità di sistema portuale, completi della dichiarazione dei Comuni interessati di non contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendersi entro 45 giorni.
Procedure per gli interventi negli ambiti portuali
Gli interventi edilizi nei porti realizzati dall’Autorità di sistema portuale o da altre amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure edilizie ordinarie previste dal d.P.R. 380/2001 oppure mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990.
Per gli interventi privati, l’esecuzione è assentita previa conferenza di servizi indetta dall’Autorità di sistema portuale; per il porto di Imperia, la conferenza è indetta dall’Autorità marittima. Se l’intervento è soggetto a VIA regionale, tutti gli atti autorizzativi necessari sono acquisiti in una conferenza di servizi simultanea convocata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006.
Contributo di costruzione per gli interventi privati
Gli interventi privati negli ambiti portuali sono soggetti al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione. Il contributo è determinato tenendo conto dell’attuale e specifico stato dell’urbanizzazione esistente, in base alla normativa edilizia statale e alla legge regionale 25/1995.
Obsolescenza
La disciplina risulta ancora applicabile per i procedimenti portuali regionali vigenti, ma contiene anche disposizioni collegate alla transizione normativa del 2020 e a specifici procedimenti portuali. Non appare integralmente obsoleta.
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