L.R. Basilicata 4/2018
MODIFICA ALL’ART. 4 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 37” – CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA: DIMINUZIONE EMOLUMENTI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA BASILICATA. MODIFICHE ALLA L.R. 29 OTTOBRE 2002, N. 38
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 28 febbraio 2018, n. 4 sostituisce l’art. 4 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 37, disciplinando la destinazione dei risparmi derivanti da riduzioni degli emolumenti dei consiglieri regionali e delle eventuali rinunce volontarie. Le somme confluiscono in un fondo con finalità definite dall’Ufficio di Presidenza, sentita la Prima Commissione, tramite una procedura partecipativa con i cittadini lucani. È una disciplina ancora attuale, senza limiti temporali espressi.
Modifica della disciplina sui risparmi e sulle rinunce volontarie dei consiglieri regionali Basilicata
Modifica della disciplina sui risparmi e sulle rinunce volontarie dei consiglieri regionali della Basilicata
La legge regionale Basilicata 28 febbraio 2018, n. 4 interviene sulla disciplina già introdotta dalla L.R. 21 dicembre 2017, n. 37, riformulando le regole sulla destinazione delle somme derivanti dal contenimento dei costi della politica. La norma si applica esclusivamente alla Regione Basilicata e concerne la gestione di risparmi e rinunce volontarie dei consiglieri regionali.
Destinazione delle somme risparmiate
Le somme che derivano dall’applicazione delle riduzioni previste dalla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, in particolare dai commi 1-bis dell’art. 2 e 1-bis dell’art. 7, vengono accantonate in un apposito fondo. A tale fondo confluiscono anche le eventuali rinunce volontarie effettuate dai consiglieri regionali e comunicate al competente ufficio, che trattiene i relativi importi.
Finalità del fondo e ruolo degli organi regionali
Le finalità di utilizzo del fondo sono stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Prima di definire tali finalità, l’Ufficio di Presidenza deve sentire la Prima Commissione Consiliare Permanente.
La norma attribuisce inoltre rilievo alla partecipazione dei cittadini lucani: l’Ufficio di Presidenza deve tenere conto delle loro indicazioni nella proposta di destinazione delle somme, attraverso una procedura partecipativa disciplinata da un apposito regolamento interno predisposto dall’Ufficio di Presidenza, sempre previo parere della Prima Commissione Consiliare Permanente.
Pubblicazione ed efficacia
La legge è destinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente collocata nel quadro della legislazione regionale vigente. Non sono previsti termini di durata o limiti temporali di applicazione, né risultano disposizioni transitorie nel testo fornito.
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