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Provvedimento

Provvedimento del 16/02/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce come utilizzare in compensazione, tramite F24 telematico, il credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato ex art. 24 del D.L. n. 83/2012. Stabilisce i controlli automatici dell’Agenzia delle entrate sui benefici residui, lo scarto degli F24 non capienti e il flusso di dati dal Ministero dello sviluppo economico.

Modalità di fruizione del credito d’imposta per assunzioni di personale altamente qualificato

Credito d’imposta per assunzioni di personale altamente qualificato

Il provvedimento disciplina le modalità e i termini di utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e del decreto attuativo 23 ottobre 2013.

Ambito del beneficio

Il credito d’imposta riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa che assumono personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 24, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 83 del 2012. Nelle motivazioni viene richiamato che il beneficio riguarda le assunzioni di personale con dottorato di ricerca universitario ovvero con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Modalità di fruizione in compensazione

Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con conseguente scarto dell’operazione in caso di presentazione con modalità diverse.

Codice tributo e compilazione dell’F24

Il provvedimento rinvia a una separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate per l’istituzione del codice tributo da indicare nel modello F24 e per le istruzioni di compilazione del modello stesso.

Flusso informativo e controlli automatizzati

Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, l’importo del credito concesso ed eventuali variazioni.

L’Agenzia delle entrate, per ogni F24 ricevuto, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati trasmessi dal Ministero. In particolare:

  • se l’importo del credito utilizzato supera il beneficio residuo disponibile, il modello F24 è scartato;
  • se l’impresa non risulta tra i soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 è scartato;
  • lo scarto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.

Gestione delle variazioni

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 può essere presentato solo a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.

Chiarimenti sulle finalità del controllo

Nelle motivazioni si precisa che la disciplina è stata introdotta per garantire che la fruizione del credito avvenga entro i limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. Se il credito utilizzato supera il beneficio residuo, il modello F24 è scartato e i pagamenti contenuti nel modello si considerano non effettuati.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24;
  • legge 7 agosto 2012, n. 134;
  • decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 ottobre 2013;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 361, per la pubblicazione sul sito dell’Agenzia in luogo della Gazzetta Ufficiale.

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