Provvedimento del 16/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche e le istruzioni operative per CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta e intermediari nella trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/2015, dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo e delle scelte per l’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF. Disciplina anche la messa a disposizione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, la conservazione elettronica delle annotazioni del 730-3/2015 e rinvia a successivi provvedimenti per alcune specifiche tecniche ancora non definite.
Specifiche tecniche e istruzioni per la trasmissione telematica dei modelli 730/2015 e relativi adempimenti di assistenza fiscale
Approvazione delle specifiche tecniche per il modello 730/2015 e per gli adempimenti di assistenza fiscale
Il provvedimento definisce le modalità tecniche e operative per la trasmissione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2015, alle comunicazioni 730-4 e 730-4 integrativo e alla scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Stabilisce inoltre le istruzioni da seguire nello svolgimento degli adempimenti di assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.
Trasmissione telematica dei dati da parte di CAF e professionisti abilitati
I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730/2015 e nella scheda relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF secondo le specifiche tecniche dell’Allegato A.
Per i modelli 730-4 e 730-4 integrativo:
- i dati sono trasmessi unitamente a quelli della dichiarazione, salvo il caso previsto al punto 1.3;
- l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i dati ai sostituti d’imposta coinvolti, secondo le indicazioni dell’Allegato A.
Quando i CAF e i professionisti abilitati comunicano all’INPS e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di sostituti d’imposta, i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, devono osservare le specifiche tecniche dell’Allegato B.
Per le buste contenenti la scheda per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille ricevute dai sostituti d’imposta quali intermediari, la trasmissione telematica dei relativi dati avverrà secondo specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Trasmissione telematica da parte dei sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2014 devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli 730/2015, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro, può trasmettere i dati relativi alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF acquisiti tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche che saranno approvate successivamente.
Trasmissione dei dati da parte degli intermediari abilitati
Gli intermediari abilitati trasmettono telematicamente i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2015 e nelle schede 730-1 relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, consegnate dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale. Anche in questo caso valgono le specifiche tecniche dell’Allegato A.
Messa a disposizione dei risultati contabili del 730 precompilato
Nel caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i risultati contabili ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica per ricevere il flusso.
Se non è possibile fornire il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia:
- informa il contribuente con un avviso nell’area autenticata del sito dell’Agenzia;
- invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente.
Se il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile non è tenuto a effettuare il conguaglio, deve comunicarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita funzionalità del sito, indicando il codice fiscale del contribuente interessato. In tal caso, l’Agenzia informa il contribuente con le medesime modalità previste sopra.
Istruzioni operative per l’assistenza fiscale
Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C.
Conservazione elettronica delle annotazioni del modello 730-3/2015
I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2014 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2015 cartaceo consegnato al contribuente, nel rispetto delle specifiche tecniche dell’Allegato A.
Correzioni alle specifiche tecniche
Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento si colloca in attuazione del precedente provvedimento del 15 gennaio 2015, con il quale erano stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.
Le motivazioni evidenziano che:
- CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2015 devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei modelli 730/2015 elaborati;
- i CAF e i professionisti abilitati trasmettono direttamente anche i dati della scheda per l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF;
- i sostituti d’imposta consegnano invece le buste contenenti tali schede a un ufficio postale o a un intermediario abilitato;
- per i casi in cui i dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati mediante supporti informatici, sono necessarie specifiche tecniche definite con successivo provvedimento.
Contenuto degli allegati
Il provvedimento precisa la funzione dei tre allegati:
- Allegato A: specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/2015 da parte di sostituti d’imposta, CAF, professionisti abilitati e intermediari abilitati, nonché per la trasmissione dei modelli 730-4/2015 e 730-4/2015 integrativo da parte di CAF e professionisti;
- Allegato B: specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2015 e 730-4/2015 integrativo all’INPS e al Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte di CAF e professionisti abilitati che operano in qualità di sostituti d’imposta mediante supporti informatici;
- Allegato C: istruzioni per gli adempimenti di assistenza fiscale svolti da sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Sono richiamate le principali fonti normative che fondano le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina dell’assistenza fiscale, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto ministeriale 31 luglio 1998 e successive modifiche;
- decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- provvedimento 15 gennaio 2015 sui modelli 730.
Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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