Risposta n. 586 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che la ritenuta debba operarsi una sola volta in fase di prima erogazione dall'Associazione e che la successiva ripartizione ai partner non comporti ulteriore applicazione della ritenuta, per evitare una doppia ritenuta sul medesimo contributo; inoltre segnala la possibilità di recuperare la ritenuta subita in sede di dichiarazione dei redditi
Applicazione della ritenuta del 4% sui contributi ex art. 28, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 in relazione a contributo ricevuto da cooperativa sociale ONLUS quale soggetto responsabile di progetto
Il quesito
Se la cooperativa sociale (Istante), dopo aver subito la ritenuta del 4% in occasione della prima erogazione del contributo da parte dell'Associazione/Impresa sociale, debba operare nuovamente la stessa ritenuta nel momento in cui ripartisce il contributo tra i partner del progetto
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda che sul contributo in esame ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta del 4% all'atto della prima erogazione. Tuttavia, valuta che la cooperativa, nel ripartire il contributo, agisca come mandatario in nome proprio per conto dei partner (mandato senza rappresentanza) e che la natura di contributo permanga anche in capo ai partner: pertanto, al momento dell'erogazione ai singoli partner occorre nuovamente operare la ritenuta prevista dall'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, quando ricorrano i presupposti (destinatario "impresa" e contributo non destinato all'acquisto di beni strumentali); la ritenuta resta un'anticipazione d'imposta recuperabile in dichiarazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 15 set 2021Risposta n. 585 del 15/09/2021
- Interpello · 15 set 2021Risposta n. 587 del 15/09/2021
- Interpello · 15 set 2021Risposta n. 588 del 15/09/2021
- Interpello · 15 set 2021Risposta n. 589 del 15/09/2021
- Interpello · 15 set 2021Risposta n. 590 del 15/09/2021
- Interpello · 15 set 2021Risposta n. 591 del 15/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →