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Messaggio

Messaggio numero 6704 del 03-11-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il congedo parentale fruito in modalità oraria, ai sensi dell’art. 32 del T.U. maternità/paternità, non è cumulabile nella stessa giornata con altri congedi o riposi previsti dal medesimo T.U. (congedo parentale ad ore per altro figlio, riposi per allattamento, riposi orari per figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo). È invece compatibile con i permessi orari ex legge 104/1992, commi 3 e 6 dell’art. 33. Le regole di incumulabilità operano solo in assenza di una disciplina della contrattazione collettiva, anche aziendale, che può prevedere criteri diversi.

Incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi

Incumulabilità del congedo parentale ad ore

Il documento fornisce precisazioni integrative rispetto alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 in tema di congedo parentale fruito in modalità oraria ai sensi dell’art. 32, comma 1-ter, del Testo unico maternità/paternità. L’obiettivo è chiarire con quali altri permessi o riposi tale istituto non possa essere cumulato nella medesima giornata e in quali casi, invece, la cumulabilità sia ammessa.

Finalità dell’istituto

L’incumulabilità viene richiamata come regola coerente con la finalità del congedo parentale ad ore, concepito per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nei casi in cui il lavoratore intenda comunque svolgere, nella stessa giornata, una prestazione lavorativa parziale.

Ipotesi di non cumulabilità

Il genitore lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale ad ore non può utilizzare, nella medesima giornata, altri istituti previsti dal T.U. maternità/paternità. In particolare, il documento precisa che il congedo parentale orario non è cumulabile con:

  • il congedo parentale ad ore per altro figlio, ai sensi dell’art. 32 del T.U.;
  • i riposi orari per allattamento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del T.U., anche se richiesti per bambini differenti;
  • i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.U., anche se riferiti a bambini differenti.

Ipotesi di compatibilità

Il documento distingue i permessi disciplinati da norme diverse dal T.U. maternità/paternità, rispetto ai quali la fruizione del congedo parentale su base oraria è compatibile. In particolare, sono richiamati i permessi orari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33:

  • comma 3, per l’assistenza ai familiari, anche se minori;
  • comma 6, per il lavoratore che usufruisce del beneficio per sé stesso.

Viene inoltre precisato che la circolare n. 152/2015 è rettificata nel punto in cui, al paragrafo 2.1 ultimo capoverso, faceva riferimento ai "commi 2 e 3" dell’art. 33 della legge n. 104/1992: la dicitura corretta è "commi 3 e 6".

Rilievo della contrattazione collettiva

Le ipotesi di incumulabilità indicate trovano applicazione solo nei casi in cui la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, non abbia regolato le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, come previsto dall’art. 32, comma 1-ter.

Il documento sottolinea quindi che la contrattazione collettiva, anche aziendale, può stabilire criteri di cumulabilità differenti da quelli fissati dalla disciplina richiamata e precisati nel messaggio.

Tabella di sintesi delle compatibilità

Il documento riepiloga le regole come segue:

  • congedo parentale ad ore + congedo parentale ad ore per altro figlio: non compatibile;
  • congedo parentale ad ore + riposi per allattamento, anche per altro figlio: non compatibile;
  • congedo parentale ad ore + permessi orari fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio: non compatibile;
  • congedo parentale ad ore + permessi orari ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992: compatibile;
  • congedo parentale ad ore + permessi orari ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992: compatibile.

Richiamo finale

Il testo si chiude con il richiamo alla nota esplicativa secondo cui l’art. 33, comma 2, del T.U. consente, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, la fruizione dei riposi di cui all’art. 42, comma 1, e quest’ultimo prevede, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, l’applicazione dell’art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 relativo alle due ore di riposo giornaliere retribuite.

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