Cassazione Penale, Sentenza n. 44810/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per occupazione abusiva di un alloggio popolare. Il primo motivo comune denunciava la violazione di legge in relazione alla qualificazione del reato come "permanente", sostenendo che tale caratteristica, rilevante ai fini della determinazione della pena, non emergerebbe dal capo di imputazione. Nel solo interesse di Frasillo veniva inoltre contestato il rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive, ritenuto contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura tardiva e inammissibile perché l'affermazione sulla natura permanente del reato era già presente nella sentenza di primo grado e non era stata specificamente contestata in appello; la genericità dell'impugnazione in appello ha interrotto la devoluzione della questione. Quanto al motivo esclusivo di Frasillo, la Corte ha ritenuto non sussistente la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il rifiuto delle pene sostitutive richiamando il grave curriculum criminale e la incapacità di rieducazione del prevenuto. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro tremila.
Norme richiamate
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Dispositivo richiamato per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; non incide sulla valutazione di ammissibilità dei motivi di ricorso, ma documenta la forma del processo di merito
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna per spese processuali e l'irrogazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta)
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
Principio consolidato secondo cui i motivi generici e non specificamente dedotti in appello non possono essere riproposti in Cassazione; l'assenza di specificità nell'atto di impugnazione di merito determina l'inammissibilità del relativo motivo in suprema corte
Massime di principio
- Per contestare la qualificazione giuridica di un fatto (es. natura 'permanente' del reato) è indispensabile sollevare la questione in modo specifico e motivato già in appello; una deduzione generica in appello può rendere il motivo inammissibile in Cassazione
- I motivi generici di impugnazione, specie se proposti insieme a motivi specifici, sono suscettibili di inammissibilità originaria e non possono essere riproposti davanti alla Corte di Cassazione
- Il rigetto delle pene sostitutive necessita di motivazione congrua e specifica: il giudice di merito può fondarlo sul pericolo di recidiva o su un curriculum criminale tale da escludere efficacia rieducativa delle misure alternative; se la motivazione è esaustiva e coerente, resiste al sindacato di legittimità
- La decisione di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando il difetto riguarda la tempestività, la specificità o la devoluzione della questione; ciò comporta anche l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende
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