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Legge

L.R. Liguria 39/2006

Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura

Normativa regionaleL.R. Liguria 39/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza l’IRF, ente strumentale della Regione Liguria con sede a Sanremo, definendone finalità, organi, funzionamento, patrimonio e finanziamento. Regola inoltre la fase transitoria di passaggio ai nuovi organi e abroga la previgente disciplina del 1976, salvo gli effetti transitori. La normativa è strutturale e tuttora rilevante per l’assetto dell’ente.

Nuova disciplina dell’Istituto Regionale per la Floricoltura della Liguria

Nuova disciplina dell’Istituto Regionale per la Floricoltura

La legge riorganizza l’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), ente strumentale della Regione Liguria con sede in Sanremo. La disciplina è volta a sostenere sviluppo economico, innovazione, ricerca e competitività del sistema florovivaistico ligure, definendo finalità, organi, poteri, assetto finanziario e regole di funzionamento.

Finalità e attività istituzionali

L’IRF opera per promuovere la ricerca, la sperimentazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie nel comparto florovivaistico ligure. Tra le attività previste rientrano la valorizzazione dell’innovazione, l’assistenza tecnica e tecnologica, la formazione di operatori e studenti, l’organizzazione di corsi, stage e ricerche, la promozione di gruppi di prodotto o processo, la partecipazione a bandi europei e nazionali, la cooperazione con altri enti di ricerca, nonché il sostegno a borse di studio e assegni di ricerca.

La Regione, nell’ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo, può affidare direttamente all’IRF specifici progetti.

Soggetti partecipanti e natura dell’ente

Possono aderire all’IRF enti pubblici, cooperative e associazioni tra operatori florovivaistici. La partecipazione alla gestione avviene secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

L’IRF è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Può costituire sedi secondarie in relazione a effettive esigenze di sviluppo del comparto.

Organi dell’IRF

Gli organi dell’IRF sono Assemblea, Comitato direttivo, Presidente e revisore dei conti. La disciplina dei revisori rinvia alla normativa regionale sugli enti strumentali.

Assemblea: composizione, durata e funzioni

L’Assemblea è composta da:

  • sei membri nominati dalla Regione;
  • un rappresentante per ciascun ente pubblico partecipante;
  • un rappresentante per ciascuna associazione o cooperativa partecipante, purché il numero complessivo non superi quello dei rappresentanti degli enti pubblici;
  • sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla richiesta; trascorso il termine, l’Assemblea si considera validamente costituita se siano stati designati almeno i due terzi dei membri richiesti, con possibilità di successiva integrazione. L’Assemblea dura in carica cinque anni e si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei componenti.

All’Assemblea spettano, tra l’altro, l’adozione e modifica dello Statuto, l’approvazione del budget economico annuale e triennale e del bilancio di esercizio, l’elezione di quattro membri del Comitato direttivo e del Vicepresidente, nonché la definizione delle linee guida per i programmi di attività e la verifica periodica della coerenza dell’azione del Comitato direttivo rispetto a tali linee guida.

Comitato direttivo: composizione, poteri e funzionamento

Il Comitato direttivo è l’organo di governo dell’IRF. È composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall’Assemblea nel proprio seno, scelti rispettivamente tra i rappresentanti della Regione, degli altri enti pubblici, delle cooperative e associazioni partecipanti e delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.

L’organo è eletto nella prima riunione dell’Assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica. Il Comitato può essere revocato in tutto o in parte dall’Assemblea, sempre a maggioranza assoluta, in caso di gravi violazioni di legge, norme regolamentari o Statuto, persistenti inadempienze su atti dovuti o adozione di atti che compromettano il buon funzionamento dell’ente.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipa il Direttore.

Al Comitato competono la predisposizione dello Statuto, dei programmi annuali e quinquennali di attività, degli schemi di budget e di bilancio, la determinazione della dotazione organica, l’approvazione dei regolamenti interni, l’adozione del PIAO, la fissazione dei criteri di priorità degli interventi, la promozione di seminari tematici, gli atti di acquisto e alienazione di immobili, l’attuazione dei progetti affidati alla Regione o ad altri enti e ogni altra iniziativa non attribuita ad altri organi.

Il Comitato determina inoltre indirizzi programmatici e gestionali e obiettivi al Direttore, verificandone l’operato.

Sono previste specifiche regole per la funzionalità dell’organo in caso di dimissioni tali da impedire la validità delle deliberazioni: convocazione dell’Assemblea entro 15 giorni, possibile nomina di un Commissario ad acta se il Comitato non viene ricostituito entro 30 giorni dalla convocazione, e successiva decadenza di tutti gli organi con nomina di un Commissario straordinario se la ricostituzione non avviene nei termini ulteriori.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri dell’Assemblea. Rappresenta legalmente l’IRF, convoca e presiede Assemblea e Comitato direttivo e ne stabilisce l’ordine del giorno.

Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea nella prima riunione tra i membri del Comitato direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata. In caso di cessazione anticipata, la nuova nomina o elezione deve avvenire entro 30 giorni. Presidente e Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza dell’Assemblea.

Direttore: nomina, posizione e funzioni

Il Direttore è nominato dal Presidente tra soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e di adeguata esperienza e competenza, secondo normativa vigente e regolamento organico del personale. Ricopre una posizione dirigenziale della dotazione organica, con trattamento giuridico ed economico equiparato alla dirigenza regionale.

È la figura apicale dell’IRF e ha responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica. In particolare:

  • organizza, coordina e vigila sulle attività delle aree dell’IRF;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Comitato direttivo;
  • adotta gli atti necessari allo svolgimento delle attività, anche verso l’esterno, con relativi poteri di spesa;
  • partecipa alle riunioni degli organi collegiali;
  • supporta il collegio dei revisori;
  • prende atto delle nuove adesioni di enti pubblici, cooperative e associazioni, accertando i requisiti e richiedendo il provvedimento regionale di formalizzazione.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito temporaneamente da un dirigente in servizio presso l’IRF.

Personale e dotazione organica

Le dotazioni organiche sono deliberate dall’Assemblea in relazione alle disponibilità finanziarie. Al personale dell’IRF si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale. L’IRF può assumere operai agricoli stagionali per le coltivazioni sperimentali svolte nelle proprie strutture.

Il regolamento organico del personale deve essere coerente con la normativa regionale sul personale e con i principi del d.lgs. 165/2001, distinguendo tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali.

Statuto e regolamenti interni

Lo Statuto e le sue modifiche sono adottati dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica e approvati dalla Giunta regionale. Lo Statuto deve disciplinare, tra l’altro, le modalità di adesione e le quote di partecipazione, le modalità di scelta del Direttore, il funzionamento dell’IRF per quanto non previsto dalla legge, il funzionamento e le attribuzioni del collegio dei revisori e le eventuali modalità di liquidazione dell’ente.

Il Comitato direttivo approva i regolamenti necessari, inclusi quello organico del personale, quello di contabilità e quello economale.

Patrimonio e finanziamento

L’IRF dispone di un patrimonio mobiliare e immobiliare incrementabile mediante acquisti, donazioni, eredità e legati. Le spese correnti e di investimento sono coperte in particolare da:

  • stanziamenti regionali;
  • quote di partecipazione degli enti e delle associazioni aderenti;
  • ricavi dell’attività dell’IRF;
  • rendite, interessi e frutti del patrimonio;
  • ulteriori contributi e trasferimenti pubblici o privati.

L’IRF può inoltre beneficiare di finanziamenti connessi a progetti finalizzati regionali, nazionali, comunitari o di Paesi terzi, purché coerenti con le finalità della legge.

Regime transitorio e abrogazioni

Alla data di entrata in vigore della legge, gli organi in carica continuano a svolgere le proprie funzioni secondo la previgente legge regionale 6/1986, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi organi. La Regione deve avviare il procedimento di costituzione dell’Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale; il Comitato direttivo deve essere eletto entro 45 giorni dalla costituzione dell’Assemblea.

Lo Statuto e i regolamenti vigenti restano efficaci, se compatibili, fino all’approvazione del nuovo Statuto. Fino alla nomina del Direttore, le funzioni sono esercitate dal Direttore tecnico dell’Istituto. Sono salvi i rapporti giuridici in corso.

La legge regionale 2 luglio 1976, n. 22, come modificata dalla l.r. 6/1986, è abrogata, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria.

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disciplinato dalla legge, all’IRF si applicano le disposizioni previste per gli enti strumentali della Regione Liguria. La norma finanziaria è presente ma non dettagliata nel testo consolidato fornito.

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