Risposta n. 359 del 4/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la quota non è soggetta all'imposta sulle successioni in quanto, civilisticamente, non è caduta in successione essendo segregata nel trust; l'imputazione dei redditi al disponente per fini fiscali non inciderebbe sull'efficacia civile della segregazione e l'imposta dovrebbe applicarsi solo al momento dell'effettiva attribuzione della partecipazione ai beneficiari
Applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle partecipazioni segregate nel trust dal disponente a seguito della morte del disponente, con trust ritenuto interposto ai fini fiscali ai sensi art.37, comma 3 TUIR
Il quesito
Se la quota di socio accomandante segregata nel trust al momento della morte del disponente debba essere ricompresa nell'attivo ereditario e assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni, nonostante precedente risposta dell'Agenzia che aveva ritenuto il trust non validamente operante ai fini dell'imputazione dei redditi
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che se, secondo il diritto civile, la partecipazione non è nell'attivo ereditario e il trustee è titolare nel rispetto del vincolo di destinazione, la quota non va ricompresa nella dichiarazione di successione. La precedente qualificazione del trust come "non validamente operante" rileva solo per l'imputazione dei redditi al disponente e non per la devoluzione ereditaria; l'imposta sulle successioni e donazioni si applicherà eventualmente solo all'atto di reale attribuzione della partecipazione ai beneficiari. Il parere è espresso sulla base dei fatti dichiarati, fermo il potere di verifica dell'Amministrazione
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