DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 29
Fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga al 31 marzo 1974 i termini in scadenza al 28 febbraio 1974 previsti dal d.l. n. 660/1973 per le domande di definizione delle pendenze tributarie. Consente inoltre la presentazione presso uffici comunali, consolari o capi ufficio per i dipendenti pubblici, con inoltro all’ufficio competente entro il 10 aprile 1974. Norme applicabili solo al procedimento transitorio di allora.
Proroga termini per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze tributarie
Proroga dei termini per la definizione delle pendenze tributarie
Il provvedimento interviene in via urgente sui termini previsti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, limitatamente alla presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.
Proroga del termine di scadenza
I termini già fissati con scadenza al 28 febbraio 1974 sono prorogati al 31 marzo 1974. La proroga riguarda quindi esclusivamente gli adempimenti temporali collegati al precedente decreto-legge sulla definizione delle pendenze tributarie.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande previste dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n. 660/1973 possono essere presentate, oltre che agli uffici competenti, anche presso:
- l’ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;
- gli uffici consolari, per i contribuenti che si trovano all’estero;
- i capi degli uffici presso i quali prestano servizio i dipendenti statali, regionali, provinciali e comunali.
Obblighi degli uffici riceventi
Gli uffici comunali e consolari, nonché i capi degli uffici presso cui prestano servizio i dipendenti pubblici, devono:
- rilasciare ricevuta al contribuente anche se non richiesta;
- apporre sulle domande la data di presentazione;
- inoltrare le domande all’ufficio destinatario non oltre il 10 aprile 1974.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha natura strettamente transitoria e oggi non presenta utilità applicativa, essendo riferito a termini e procedure esauriti nel 1974.
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