Salta al contenuto
Decreto legge

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 29

Fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.

Normativa italiana074U0029Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto proroga al 31 marzo 1974 i termini in scadenza al 28 febbraio 1974 previsti dal d.l. n. 660/1973 per le domande di definizione delle pendenze tributarie. Consente inoltre la presentazione presso uffici comunali, consolari o capi ufficio per i dipendenti pubblici, con inoltro all’ufficio competente entro il 10 aprile 1974. Norme applicabili solo al procedimento transitorio di allora.

Proroga termini per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze tributarie

Proroga dei termini per la definizione delle pendenze tributarie

Il provvedimento interviene in via urgente sui termini previsti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, limitatamente alla presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.

Proroga del termine di scadenza

I termini già fissati con scadenza al 28 febbraio 1974 sono prorogati al 31 marzo 1974. La proroga riguarda quindi esclusivamente gli adempimenti temporali collegati al precedente decreto-legge sulla definizione delle pendenze tributarie.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande previste dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n. 660/1973 possono essere presentate, oltre che agli uffici competenti, anche presso:

  • l’ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;
  • gli uffici consolari, per i contribuenti che si trovano all’estero;
  • i capi degli uffici presso i quali prestano servizio i dipendenti statali, regionali, provinciali e comunali.

Obblighi degli uffici riceventi

Gli uffici comunali e consolari, nonché i capi degli uffici presso cui prestano servizio i dipendenti pubblici, devono:

  • rilasciare ricevuta al contribuente anche se non richiesta;
  • apporre sulle domande la data di presentazione;
  • inoltrare le domande all’ufficio destinatario non oltre il 10 aprile 1974.

Decorrenza ed efficacia temporale

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha natura strettamente transitoria e oggi non presenta utilità applicativa, essendo riferito a termini e procedure esauriti nel 1974.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.