Ordinanza del 29/04/2020 n. 8352 - Corte di Cassazione
Procedimento di fusione societaria - Credito d'imposta maturato dall'incorporata - Dichiarazione integrativa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando che il credito d'imposta maturato da Elfin s.r.l. poteva essere fatto valere da Rexel Italia s.p.a. per opporsi alla cartella di pagamento relativa al 2007. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n.13378/2016, la Corte ha affermato che gli errori e le omissioni a danno del contribuente possono essere sanati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, perciò l'omessa o tardiva dichiarazione integrativa non impedisce l'utilizzo del credito; il ricorso è respinto e le spese compensate.
Procedimento di fusione societaria: utilizzabilità del credito d'imposta dell'incorporata e legittimità della dichiarazione integrativa
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