Risposta n. 44 del 18/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeUtilizzo credito d'imposta 'prima casa'
Il quesito
Se il residuo di un credito d'imposta riconosciuto in sede di acquisto 'prima casa' (parzialmente utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro del rogito che lo ha determinato) possa essere utilizzato per pagare le imposte dovute per un successivo atto di acquisto della pertinenza (box) ovvero debba essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene, richiamando le circolari 19/2001, 18/2013 e 17/2015, che le opzioni previste dall'art.7 L.448/1998 sono alternative ma non preclusive e che il residuo del credito, se non totalmente utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dell'atto che lo ha generato, può essere impiegato sia per ridurre le imposte dovute per un successivo atto (registro, ipotecaria, catastale) sia in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene, richiamando l'art.7 L.448/1998 e la circolare 24/4/2015 n.17, che se il credito è stato usato solo parzialmente per l'imposta di registro dell'atto in cui è maturato, l'importo residuo non può essere impiegato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle successioni/donazioni per atti successivi. Il residuo può invece essere utilizzato esclusivamente in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (nella prima dichiarazione successiva al riacquisto) o in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997. Il parere è reso assumendo la sussistenza del diritto al credito dichiarato dall'istante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 gen 2021Risposta n. 42 del 18/01/2021
- Interpello · 18 gen 2021Risposta n. 43 del 18/01/2021
- Interpello · 19 gen 2021Risposta n. 49 del 19/01/2021
- Interpello · 19 gen 2021Risposta n. 48 del 19/01/2021
- Interpello · 19 gen 2021Risposta n. 47 del 19/01/2021
- Interpello · 19 gen 2021Risposta n. 46 del 19/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →