L.R. Liguria 23/2000
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria la tutela degli animali d’affezione, il contrasto al randagismo, l’anagrafe canina, il ricovero e la custodia degli animali, le colonie feline, i cani di quartiere, i controlli e le sanzioni. Prevede programmi regionali, contributi agli enti locali e regole per trasporto, vendita, sterilizzazione e cimiteri per animali. Alcuni obblighi sono originari del 2000 e l’apparato sanzionatorio usa importi in lire.
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo in Liguria
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo in Liguria
La legge regionale disciplina, nel territorio ligure, la protezione degli animali d’affezione e gli strumenti per prevenire e contenere il randagismo. Definisce un sistema di competenze tra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, ASL e soggetti del volontariato animalista, con attenzione anche alle colonie feline, ai cani di quartiere, al ricovero degli animali e ai controlli sanitari.
Finalità, ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il provvedimento promuove la convivenza tra persone, animali e ambiente nel rispetto delle caratteristiche naturali ed etologiche degli animali, condanna crudeltà e abbandono e tutela gli animali che convivono con l’uomo, stabilmente o occasionalmente, per compagnia o utilità. La disciplina si applica agli animali d’affezione secondo la legge quadro statale e i trattati internazionali recepiti, compresi quelli liberi. Sono escluse le attività di allevamento a scopo alimentare e quelle già disciplinate dalla normativa sulla fauna selvatica e sulla caccia, salvo il richiamo a specifiche disposizioni della stessa legge regionale.
Competenze della Regione e programmazione
La Regione predispone programmi e iniziative per il benessere animale, in collaborazione con enti locali e associazioni. Ha il compito di adottare il programma di prevenzione del randagismo e di concedere contributi per le finalità previste dalla legge. È inoltre istituito l’Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali, con funzioni consultive e di verifica del rispetto della normativa e dei suoi principi. La Giunta regionale ne determina composizione e funzionamento, assicurando la presenza di operatori degli enti locali e delle ASL ed esperti designati dalle associazioni di protezione animale.
Competenze di Province, Comuni, Comunità montane e ASL
Le Province coordinano i Comuni per i servizi associati di vigilanza e controllo della popolazione animale, per la realizzazione dei ricoveri, per la cattura dei cani randagi e vaganti e per la formazione di personale, volontari e guardie eco-zoofile. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane realizzano e risanano ricoveri pubblici, attivano poli di emergenza veterinaria, promuovono campagne di sensibilizzazione e informazione, esercitano la vigilanza, curano il ricovero e la custodia temporanea degli animali, gestiscono gli affidamenti e individuano aree attrezzate per gli animali domestici nella stagione balneare.
Le ASL, tramite i servizi veterinari, gestiscono l’anagrafe canina, controllano le strutture di ricovero, vigilano sulla salute degli animali catturati o custoditi, eseguono profilassi e sterilizzazioni, effettuano indagini epidemiologiche, appongono il codice di riconoscimento e possono affidare alcune attività a veterinari liberi professionisti o ai soggetti dell’associazionismo convenzionati.
Associazioni di protezione animale e cooperazione con gli enti pubblici
Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile e gli altri enti pubblici o privati con finalità di protezione animale collaborano con Regione ed enti locali per migliorare il benessere delle popolazioni animali e i rapporti uomo-animale. Possono gestire in convenzione strutture di ricovero e servizi collegati e partecipano alla vigilanza sul territorio. La Regione e gli enti locali sostengono l’associazionismo anche attraverso finanziamenti di progetti mirati, compresi quelli per il contenimento delle nascite. Le associazioni sono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore, nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, senza doppia iscrizione contemporanea.
Programma di prevenzione del randagismo
Gli enti locali, o i soggetti di protezione animale tramite gli enti locali, possono presentare alla Regione piani pluriennali per ridurre il randagismo e contenere le specie infestanti e il relativo impatto ambientale. La Giunta regionale approva il programma di prevenzione, sentiti gli enti locali, l’Osservatorio, l’Istituto zooprofilattico, i Provveditorati agli studi e gli ordini professionali interessati. Il programma comprende iniziative di informazione, anche scolastiche, campagne per commercianti e detentori di animali e corsi di aggiornamento e formazione per personale pubblico e volontari.
Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline
I gatti liberi sono protetti e non possono essere maltrattati né allontanati dal loro habitat. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio, pubblico o privato, urbano o extraurbano, in cui vive stabilmente una colonia di gatti. I Comuni, eventualmente con le Comunità montane, individuano le aree di distribuzione delle colonie, ne rilevano consistenza e dislocazione e individuano aree idonee per rifugio e organizzazione delle colonie, potendo mettere a disposizione spazi aperti o locali.
Chi realizza opere edilizie pubbliche o private in presenza di colonie feline deve prevedere, prima dei lavori, una collocazione temporanea e poi definitiva per gli animali coinvolti, sentito il Comune. Le colonie possono essere gestite da associazioni, cooperative o singoli; l’alimentazione e la cura non possono essere impedite. Il Comune può delimitare un’area dell’habitat per le operazioni e per le attrezzature. È vietato ostacolare la gestione della colonia o danneggiare gli oggetti utilizzati. I gatti liberi sono sterilizzati dalla ASL e reinseriti nel gruppo originario o secondo i criteri del programma di prevenzione; i gatti di proprietà lasciati liberi sul territorio devono essere sterilizzati dal proprietario.
Tutela dell’integrità degli animali e soppressione eutanasica
Gli animali d’affezione liberi non possono essere usati per sperimentazione, né ceduti o commerciati a fini sperimentali. La soppressione eutanasica è ammessa solo per animali incurabili o gravemente malati, su attestazione del veterinario iscritto all’Ordine che esegue la soppressione; per i cani liberi è richiesto anche il parere di un secondo veterinario indicato dalle associazioni di protezione animale. I veterinari devono segnalare alle ASL i casi di ferite da combattimento.
Ricovero, custodia, rinuncia e affidamento degli animali
Il ricovero e la custodia sono assicurati da Comuni e Comunità montane tramite strutture pubbliche o private convenzionate sotto controllo sanitario ASL. Alle strutture pubbliche possono partecipare associazioni, cooperative o enti morali con finalità zoofile e animaliste.
È vietato l’abbandono degli animali custoditi presso la propria residenza o domicilio. Chi non può più custodire l’animale deve consegnarlo al ricovero competente, con dichiarazione di rinuncia; per i cani la rinuncia viene trasmessa all’anagrafe canina. L’animale può essere ceduto a terzi dal ricovero, previa profilassi. In caso di impossibilità temporanea di custodia, l’animale può essere collocato presso una struttura idonea con pagamento di una quota di mantenimento. Se il possessore è gravemente infermo o privato della libertà e non vi è altra persona disponibile, l’animale è trasferito gratuitamente dalla ASL al ricovero più idoneo. Gli animali ceduti dai ricoveri ai privati devono essere sterilizzati e tatuati prima della cessione; l’adottante accetta anche eventuali controlli da parte di guardie zoofile.
Anagrafe canina, identificazione e controllo del randagismo
Ogni ASL istituisce l’anagrafe canina, alla quale il possessore residente in Liguria deve iscrivere il cane entro un mese dalla nascita o dall’acquisizione. Devono essere denunciati entro sette giorni smaltimento o morte dell’animale e ogni variazione dei dati anagrafici entro trenta giorni. La scheda anagrafica contiene dati identificativi, generalità del possessore, codice assegnato e registrazione di variazioni, profilassi e interventi di polizia veterinaria; copia della scheda accompagna sempre il cane.
I cani iscritti sono contrassegnati con codice di riconoscimento, apposto tra il quarto e il sesto mese di vita o entro tre mesi dall’acquisizione, mediante tatuaggio o altri sistemi definiti dalla Giunta. Il codice può essere apposto dai veterinari ASL o da liberi professionisti convenzionati. I cani vaganti tatuati sono restituiti al possessore dietro pagamento delle spese. I cani vaganti non tatuati sono catturati dall’ASL; se vi sono elementi identificativi, il proprietario viene avvisato. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni, dopo i controlli sanitari, possono essere ceduti a privati affidabili o ad associazioni di volontariato animalista, oppure affidati temporaneamente ai soggetti di protezione animale. Non è consentito affidare o adottare animali a persone condannate per maltrattamento.
Interventi di sterilizzazione e attività sanitarie
I Comuni, sentite o su proposta delle associazioni di protezione animale e previa comunicazione ad ASL e Regione, predispongono programmi per la sterilizzazione delle colonie animali presenti sul territorio. Tali programmi possono essere finanziati dalla Regione. Le associazioni e le cooperative zoofile possono svolgere soccorso, cura e degenza per animali traumatizzati o malati, anche tramite convenzioni con gli enti pubblici. Gli enti locali e le ASL possono mettere a disposizione locali e materiale sanitario; le associazioni possono convenzionarsi con veterinari per l’assistenza agli animali ricoverati. I centri di cura delle associazioni non sono soggetti a tasse di concessione regionale.
Strutture private, transizione e adeguamento
Le ASL devono comunicare ai Comuni, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, i dati sugli animali ospitati presso strutture private convenzionate e strutture gestite dal volontariato animalista. Da tale comunicazione, gli enti di cui alle competenze comunali assumono il mantenimento degli animali presenti sul territorio mediante apposite convenzioni con tali strutture.
Se non esistono strutture pubbliche conformi, possono continuare a essere utilizzate quelle private già esistenti, anche se in parte prive dei requisiti, purché non lesive della dignità e del benessere degli animali, in attesa della creazione o ristrutturazione di strutture idonee entro il termine stabilito dalla Regione, tra dodici e ventiquattro mesi.
Cimiteri per animali
La legge consente, con autorizzazione della ASL e del Comune interessato, la destinazione di appezzamenti recintati a cimiteri per animali, in conformità alla normativa cimiteriale. Le strutture devono rispettare le norme igieniche e la localizzazione deve tenere conto del rischio di inquinamento delle falde freatiche. La destinazione ad altro uso del terreno segue le regole sulla dismissione dei cimiteri.
Contributi e finanziamenti
La Regione eroga contributi ai Comuni e alle Comunità montane per il risanamento e la costruzione dei ricoveri. Può inoltre finanziare, su programmi presentati dagli enti locali, gli interventi di prevenzione del randagismo, sterilizzazione e avifauna, nonché l’acquisto di attrezzature e materiali per il pronto soccorso degli animali in difficoltà. I criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi sono fissati con atto amministrativo.
Cani di quartiere
Quando non sussistano condizioni di pericolo per persone, animali e cose, il cane può essere riconosciuto come cane di quartiere, cioè animale libero. Le condizioni sono definite dal servizio veterinario ASL d’intesa con i soggetti di protezione animale, che propongono il riconoscimento e assumono la gestione e responsabilità dell’animale. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati, iscritti all’anagrafe, tatuati a nome del soggetto responsabile e muniti di medaglietta visibile con i dati del Comune di appartenenza.
Tutela del patrimonio zootecnico e avifauna
La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane promuovono piani di cattura dei cani vaganti o inselvatichiti, in raccordo con associazioni di protezione animale e venatorie. La Regione stabilisce criteri e modalità per indennizzare gli imprenditori agricoli per perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti.
Per l’avifauna, la Regione interviene con enti locali, ASL, Istituto zooprofilattico, Università di Genova e soggetti di protezione animale per il controllo e il benessere della popolazione aviaria e per vigilare sulle modalità di allontanamento adottate dai privati. Può finanziare programmi comunali di studio, monitoraggio e contenimento dell’avifauna fuori dal territorio agro-silvo-pastorale, anche mediante eventuali interventi di sterilizzazione.
Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo commerciale
Chi alleva o possiede animali a scopo di commercio deve garantire il benessere degli animali e tenere un registro di carico e scarico secondo il modello regionale, vidimato dalla ASL. Gli animali possono essere venduti solo con certificato di buona salute valido dieci giorni, rilasciato dalla ASL o da veterinari liberi professionisti autorizzati; i costi sono a carico dell’operatore. Per animali provenienti dall’estero occorre la certificazione prevista dalla normativa vigente e dai trattati internazionali. I cani possono essere venduti solo se muniti di tatuaggio visibile o iscrizione all’anagrafe.
Trasporto degli animali
Il trasporto e la custodia degli animali devono avvenire in modo adeguato alla specie, senza sofferenze. I mezzi e gli imballaggi devono proteggerli da intemperie e lesioni e consentire ispezione e cura, con ventilazione e spazio adeguati. Per le specie soggette alla normativa CITES e per gli animali da reddito si applicano le rispettive discipline statali e convenzionali. Chi trasporta animali su autoveicoli deve evitare che l’animale sporga oltre la sagoma del veicolo, garantire aerazione, acqua e cibo nei viaggi lunghi o durante la sosta, e proteggerlo da sole, caldo e freddo eccessivi.
Vigilanza, controlli e guardie zoofile
Le funzioni di vigilanza e controllo sono affidate a Province, servizi veterinari delle ASL, Comuni, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli altri soggetti già investiti di funzioni di vigilanza in materia di protezione animale. I Comuni possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie; quelle con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta su proposta delle associazioni di protezione animale. Le guardie ecozoofile operano a titolo volontario e gratuito, sono agenti di polizia amministrativa e dispongono dei poteri previsti dalla legge sulla depenalizzazione. La Giunta regionale detta le linee di indirizzo per gli enti che utilizzano tali guardie.
Sanzioni amministrative e norme finali
Sono previste sanzioni amministrative per l’abbandono di animali, l’omessa iscrizione all’anagrafe canina, l’omesso tatuaggio, il commercio di cani o gatti a fini di sperimentazione e, in via residuale, per la violazione delle altre disposizioni della legge. Per l’accertamento, la contestazione e il pagamento si applica la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria e veterinaria.
La legge abroga la precedente normativa regionale sul randagismo del 1994. Restano richiamate le disposizioni finanziarie, omesse nel testo consolidato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 20/2000
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 21/2000
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 22/2000
- Legge · 22 mar 2000L.R. Liguria 24/2000
- Legge · 24 mar 2000L.R. Liguria 28/2000
- Legge · 24 mar 2000L.R. Liguria 27/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →