Ordinanza del 29/09/2025 n. 26340 - Corte di Cassazione
IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso di una società che chiedeva di dedurre dalle imposte dirette l’IVA indetraibile relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, utilizzate consapevolmente. L’imposta, definitivamente riconosciuta come dovuta e assolta mediante compensazione nell’ambito di accertamenti con adesione, non costituisce un costo inerente all’attività d’impresa e non è deducibile ai fini IRES e IRAP. Il secondo motivo, relativo alla prospettata sopravvenienza passiva, è assorbito; la società è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Indetraibilità e non deducibilità dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti.
IVA indetraibile per operazioni soggettivamente inesistenti
La pronuncia esamina se l’IVA indetraibile relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti possa essere dedotta come costo ai fini delle imposte dirette. La Corte esclude la deducibilità quando l’imposta è stata corrisposta al soggetto interposto, anziché all’effettivo cedente o prestatore, e l’indetraibilità è stata definitivamente riconosciuta in accertamenti con adesione, in un contesto di utilizzo consapevole di fatture fraudolente.
Fatti e vicenda processuale
Il 30 settembre 2013 la società M. Srl presentava la dichiarazione UNICO per il 2012; il 27 dicembre 2013 trasmetteva una dichiarazione integrativa, riducendo le imposte indeducibili da euro 984.913 a euro 293.293 e chiedendo il rimborso di euro 30.154 a titolo di IRAP e di euro 190.195 a titolo di IRES. La riduzione si fondava sulla pretesa deducibilità dell’IVA resa indetraibile in seguito ad accertamenti relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009.
Gli accertamenti riguardavano fatture per compensi pagati a cooperative di lavoro che, secondo quanto accertato, erano entità fittizie. Le fatture erano state utilizzate dalla società pur nella consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni.
- Per il 2007, con un atto di adesione, a fronte del disconoscimento iniziale di euro 215.273 di IVA detraibile, le parti concordavano un’imposta dovuta di euro 19.672,72.
- Per il 2008, l’atto di adesione concordava la ripresa a tassazione dell’intera IVA dovuta, pari a euro 285.586,04. La società rinunciava inoltre a una parte del rimborso IVA richiesto per gli anni 2008 e 2009; il credito rinunciato veniva compensato con la maggiore IVA dovuta.
- Per il 2009, l’atto di adesione concordava la ripresa a tassazione dell’intera IVA dovuta, pari a euro 383.293,81, con la medesima rinuncia, per gli anni 2008 e 2009, al rimborso IVA e conseguente compensazione.
Il 7 marzo 2014 la società chiedeva all’Ufficio territoriale di Roma DP III il rimborso delle somme indicate. Contro il silenzio-rifiuto proponeva ricorso alla CTP di Roma, che lo accoglieva con sentenza n. 15275/54/16, depositata il 22 giugno 2016. La CTR del Lazio, con sentenza n. 5808/2017 del 21 settembre 2017, depositata il 10 ottobre 2017, accoglieva invece l’appello dell’Agenzia e condannava la società alle spese dei gradi di merito, liquidate in euro 4.500.
Motivi del ricorso e decisione
La società ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 99, 109 e 110 del D.P.R. 917/1986, dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 14, comma 4-bis, della L. 537/1993, sostenendo che l’IVA versata al fornitore, ancorché indetraibile, fosse deducibile. Con il secondo lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR non si sarebbe pronunciata sulla qualificazione dell’IVA versata e non recuperabile verso le cooperative come credito esigibile, la cui perdita avrebbe generato una sopravvenienza passiva deducibile.
La Corte dichiara infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Il ricorso viene quindi rigettato.
Accertamenti con adesione e disciplina della rivalsa IVA
Gli accertamenti relativi agli anni 2007-2009 erano divenuti definitivi per effetto degli atti di adesione sottoscritti nel 2012. L’IVA indetraibile era stata assolta mediante compensazione con IVA a credito, alla quale la società aveva rinunciato in sede di adesione.
La Corte considera non concretamente applicabile alla fattispecie il meccanismo dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 93 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012. La disposizione consente al cedente o prestatore, dopo il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi, di rivalersi sul cessionario o committente; quest’ultimo può detrarre l’imposta addebitata in rivalsa, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento e alle condizioni esistenti al momento dell’operazione originaria. La regola mira a evitare che il cessionario o committente detragga l’imposta senza averne sostenuto effettivamente il pagamento, come richiamato da Cass. n. 8372 del 2023. Nel caso esaminato, invece, il debito era stato definito e assolto tramite gli accordi di adesione, senza che ricorressero i presupposti del meccanismo di rivalsa descritto.
La Corte richiama inoltre l’art. 2, terzo comma, del D.Lgs. 218/1997: l’adesione regola definitivamente il rapporto d’imposta, salvo il mancato pagamento nei termini, che comporta il ritorno alla disciplina degli atti impositivi originari. In proposito è citata Cass. n. 26618 del 2024.
Ragioni della non deducibilità
L’IVA è normalmente governata dal principio di neutralità e dal sistema delle detrazioni: non costituisce, nella sua fisionomia ordinaria, un costo generale d’esercizio né un fattore produttivo incorporato nel bene o collegato intrinsecamente ai ricavi dell’impresa. L’art. 99, comma 1, del TUIR esclude la deduzione delle imposte sui redditi e delle imposte per le quali è prevista la rivalsa; fra queste rientra l’IVA, che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. 633/1972, il cedente o prestatore addebita al cessionario o committente.
La Corte distingue il caso dalla quota di IVA indetraibile per effetto del pro rata relativo all’esercizio promiscuo di operazioni imponibili ed esenti. In tale ipotesi, la quota non detraibile resta collegata a operazioni che producono ricavi e può essere dedotta per cassa nell’anno del pagamento: sono richiamate Cass. n. 11514 del 2001, n. 22243 del 2009, n. 20435 del 2021 e n. 13573 del 2025.
Nel caso di specie l’indetraibilità derivava invece da operazioni soggettivamente inesistenti, il cui carattere fraudolento era noto alla contribuente, e risultava definitivamente consolidata negli accertamenti con adesione. L’IVA pagata al soggetto interposto anziché all’effettivo cedente o prestatore rappresenta un esborso estraneo alla produzione dei ricavi e alla gestione d’impresa, riconducibile a una finalità diversa dall’attività economico-produttiva; manca quindi il nesso di inerenza necessario per dedurla come costo ai fini IRES e IRAP. La società, avendo riconosciuto e assolto il debito attraverso l’adesione, non può recuperarne successivamente il peso economico mediante la deduzione.
A sostegno del principio la Corte richiama Cass. n. 1682 del 2024 e i precedenti sull’inerenza, tra cui Cass. n. 31930 del 2021 e n. 17194 del 2022. Richiama inoltre, come esempi di esborsi non inerenti, sanzioni per illeciti o infrazioni e altre spese esterne alla gestione produttiva: Cass. n. 7071 del 2000, n. 7317 del 2003, n. 5796 del 2001, n. 8818 del 1995, n. 1860 del 2007, n. 5050 del 2010 e n. 30238 del 2018. È citata anche Corte di giustizia, causa C-332/15, Astone, punti 29 e 58.
L’art. 14, comma 4-bis, della L. 537/1993 è ritenuto irrilevante: esso riguarda i costi e le spese relativi a beni o prestazioni di servizi e non modifica la natura dell’IVA indebitamente detratta, né la trasforma in un costo deducibile.
Esito e spese
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.900 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dà inoltre atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002. La decisione è stata assunta il 29 aprile 2025 e depositata il 29 settembre 2025.
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