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Ordinanza

Ordinanza del 24/09/2025 n. 25992 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva annullato gli accertamenti IRES e IRAP 2013-2014 a carico di K. Srl in liquidazione. Chiarisce che l’interpello disapplicativo non è condizione necessaria per far valere le cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo: la prova può essere fornita anche in giudizio, ma deve riguardare fatti oggettivi, indipendenti dalla volontà dell’impresa e valutati in rapporto alle condizioni effettive del mercato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulle società non operative e sulla prova delle cause oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi.

Società non operative: accertamenti e ricorso per cassazione

La Corte di cassazione esamina il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione che aveva accolto l’appello di K. Srl in liquidazione, società operante nel settore immobiliare. La controversia riguarda l’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994 e la prova delle circostanze che avrebbero impedito il raggiungimento dei ricavi e del reddito minimi.

Accertamenti e giudizi di merito

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società due avvisi di accertamento per IRES e IRAP:

  • per il 2013, reddito accertato pari a 83.890,61 euro, a fronte di 2.813,00 euro dichiarati;
  • per il 2014, reddito accertato pari a 84.834,02 euro, a fronte di 8.855,00 euro dichiarati.

Agli importi accertati conseguivano maggiori imposte, oltre a sanzioni e interessi. La società aveva impugnato gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti, che aveva riunito i ricorsi e li aveva respinti con sentenza n. 1/2020. Quanto al 2014, la CTP aveva ritenuto non provate le condizioni oggettive richieste per giustificare la mancata produzione di reddito.

La società aveva quindi proposto appello. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 189/2022, depositata il 9 febbraio 2022, aveva accolto l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio il 1° luglio 2025.

Disciplina applicabile e interpello disapplicativo

Il ricorso dell’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e degli artt. 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L’Agenzia contesta, in particolare, che la CTR abbia ritenuto sussistenti le cause oggettive impeditive e abbia ammesso che la relativa dimostrazione potesse avvenire anche in giudizio, attraverso giustificazioni non riconducibili a oggettive situazioni.

La Corte ricorda che l’interpello disapplicativo, disciplinato ratione temporis dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente di chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive quando, nel caso concreto, non si sarebbero potuti realizzare gli effetti che tali disposizioni intendono contrastare. L’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994, nella formulazione applicabile, riconosce la possibilità di chiedere la disapplicazione quando oggettive situazioni abbiano reso impossibile conseguire ricavi, incrementi delle rimanenze, proventi o reddito determinati secondo i parametri normativi, oppure effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA indicate dal comma 4.

Prova delle cause di esclusione dalla disciplina

L’interpello disapplicativo non costituisce una condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Il contribuente può contestare gli atti impositivi successivi e dimostrare direttamente in giudizio, senza preclusioni derivanti dal mancato interpello o dall’esito negativo dello stesso, i presupposti per la disapplicazione della disciplina antielusiva. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 4946/2021, n. 10158/2020, n. 28251/2021 e n. 5953/2021.

La prova contraria può essere fornita all’Amministrazione mediante interpello oppure nel giudizio instaurato contro l’atto impositivo. Deve consistere in situazioni oggettive e indipendenti dalla volontà del contribuente, valutate alla luce delle effettive condizioni di mercato, che abbiano reso impossibile raggiungere i livelli minimi di ricavi o reddito. L’onere non va inteso in termini assoluti, ma economici, con riferimento alle concrete condizioni di mercato; la prova può inoltre dimostrare che il risultato quantitativo del test di operatività è erroneo o privo, nel caso specifico, della valenza sintomatica attribuitagli dalla legge.

La presunzione relativa di non operatività non deve trasformarsi in un sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali. Tuttavia, non costituiscono situazioni oggettive straordinarie l’assenza totale di pianificazione aziendale o la completa inettitudine produttiva. La Corte richiama, in proposito, l’obbligo dell’imprenditore, anche collettivo, di predisporre adeguati mezzi di produzione in vista del lucro obiettivo e della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2086, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 375 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in coerenza con l’art. 41 Cost.

La prova può quindi attestare sia l’erroneità dell’esito del test di operatività, sia l’esistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, orientata al conseguimento di un lucro obiettivo e alla continuità aziendale. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 4019/2019, n. 16204/2018, n. 16472/2022, n. 6459/2023 e n. 36365/2021.

Valutazione degli elementi del caso concreto

La CTR aveva fondato la propria decisione anche su una perizia secondo cui gli immobili erano fatiscenti e si erano verificate difficoltà amministrative nell’ottenere le autorizzazioni sanitarie regionali e quelle comunali necessarie per ampliare e adeguare le strutture. Gli immobili erano stati acquistati non per il godimento dei soci, ma con l’intento di realizzare due strutture socio-assistenziali in due comuni diversi. Secondo quanto riportato, il progetto era poi naufragato perché avrebbe richiesto uno sforzo economico molto gravoso, non compatibile con un adeguato livello economico.

La Corte rileva che la CTR ha applicato in modo non corretto i principi in materia, sia nel ritenere che le cause oggettive potessero rilevare soltanto nell’ambito dell’interpello, sia nella valutazione della prova. Poiché si trattava di un’attività d’impresa e di commercio immobiliare idonea a generare ricavi e redditi, occorre approfondire nel merito se gli elementi addotti integrino effettivamente situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell’impresa e tali da rendere impossibile il conseguimento del reddito presunto.

Esito e rinvio

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo e motivato esame della controversia e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 1° luglio 2025 e depositata in cancelleria il 24 settembre 2025.

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