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Decreto

DECRETO 2 aprile 2025, n. 70

Regolamento relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

Normativa italiana25G00077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per le concessioni dei giochi pubblici a distanza, le modalità di revoca e decadenza, il termine per rimuovere le cause che le determinano e i criteri per l’eventuale indennizzo al concessionario. Prevede anche l’uso delle garanzie fideiussorie per i danni erariali e i rimborsi ai conti di gioco, e si applica dalla sua entrata in vigore, 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.

Revoca, decadenza e indennizzo nelle concessioni per giochi pubblici a distanza

Revoca, decadenza e garanzie nelle concessioni per giochi pubblici a distanza

Il regolamento disciplina il procedimento di revoca e decadenza delle concessioni per i giochi pubblici a distanza, nonché i criteri per l’eventuale indennizzo al concessionario e l’escussione delle garanzie fideiussorie. Si inserisce nel quadro del riordino del settore dei giochi pubblici e opera in coordinamento con la disciplina generale del procedimento amministrativo e con le previsioni del decreto legislativo n. 41 del 2024.

Ambito della revoca della concessione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto oppure per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca deve avvenire nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Procedimento di revoca

Quando intende avviare la revoca, l’Agenzia deve comunicare al concessionario l’avvio del procedimento secondo gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio.

Indennizzo in caso di revoca

L’indennizzo al concessionario è previsto solo quando non ricorrono le condizioni che escludono l’indennizzo e deve essere proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca. È riconosciuto:

  • se la revoca interviene entro i primi cinque anni dall’aggiudicazione della concessione; oppure
  • se, negli anni successivi, nei due anni precedenti siano stati richiesti dall’Agenzia investimenti complessivi in sicurezza del gioco, adeguamenti tecnologici o contrasto al gioco patologico superiori, nel totale, a quanto versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo n. 41 del 2024.

Non rientrano in tali investimenti le spese per migliorare la rete commerciale o l’offerta di gioco al pubblico. L’indennizzo non è mai corrisposto in caso di revoca disposta in regime di proroga della concessione.

Condizioni per il diritto all’indennizzo

L’indennizzo è dovuto solo se il concessionario:

  • ha definito eventuali debiti verso lo Stato per imposte, canoni e altre somme dovute per legge;
  • ha effettivamente realizzato gli investimenti richiesti dall’Agenzia.

Inoltre, l’indennizzo non è dovuto quando, al momento della revoca, il margine netto complessivo conseguito dal concessionario supera il triplo della somma della quota una tantum relativa ai residui anni di concessione, del canone versato e delle spese di investimento effettuate.

Criteri di quantificazione dell’indennizzo

Quando spettante, l’indennizzo tiene conto:

  • della quota annua, ripartita sugli anni residui della concessione, dell’importo versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo n. 41 del 2024;
  • del 30% della spesa per investimenti sostenuta nei due anni precedenti la revoca.

Decadenza dalla concessione

La convenzione di concessione o gli atti aggiuntivi devono indicare in modo puntuale le cause e gli inadempimenti che possono comportare la decadenza, ferme restando le cause di decadenza previste direttamente dalla legge. Prima dell’adozione del provvedimento, l’Agenzia comunica l’avvio del procedimento al concessionario ai sensi della legge n. 241 del 1990. Restano ferme le eventuali penali convenzionali collegate all’inadempimento.

Il procedimento di decadenza deve concludersi con provvedimento espresso entro 180 giorni dall’avvio e non dà diritto ad alcun indennizzo per la cessazione anticipata della concessione.

Escussione delle polizze fideiussorie

Le garanzie previste dalle convenzioni di concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, sono a prima richiesta. In caso di revoca o decadenza, le garanzie escusse sono destinate prioritariamente:

  • al ristoro del danno erariale eventualmente causato dal concessionario;
  • al ristoro degli ulteriori danni subiti dallo Stato per l’interruzione della raccolta;
  • ferma restando la possibilità di recuperare l’eventuale maggior danno.

L’Agenzia provvede inoltre al rimborso, anche parziale, delle somme presenti sui conti di gioco che i titolari non siano riusciti a prelevare, fino a esaurimento dell’importo della polizza, tramite un istituto bancario individuato con procedura ad evidenza pubblica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Una quota pari all’1% di tutte le polizze fideiussorie escusse confluisce in un Fondo di riserva presso l’Agenzia, destinato ai rimborsi ai titolari di conti di gioco qualora le polizze risultino insufficienti.

Termine per rimuovere le cause di revoca o decadenza

Prima di adottare il provvedimento finale, l’Agenzia, quando possibile, deve concedere al concessionario un termine per rimuovere le cause che porterebbero alla revoca o alla decadenza. Il termine ordinario è di 60 giorni, con indicazione delle attività da compiere.

Se sussistono oggettive difficoltà, l’Agenzia può concedere un ulteriore termine di 60 giorni su istanza del concessionario, purché siano prodotti documenti idonei a dimostrare una volontà effettiva, seria e diligente di adempiere e gli ostacoli incontrati. Se le attività sono state avviate ma non concluse, può essere concessa in via straordinaria una seconda proroga di ulteriori 60 giorni, sempre previa verifica dell’effettiva volontà di adempiere.

Decorso inutilmente il termine assegnato, l’Agenzia adotta il provvedimento di revoca o decadenza secondo le regole previste per tali casi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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