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Decreto

DECRETO 6 giugno 2025, n. 115

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Normativa italiana25G00119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il decreto ministeriale n. 101/2017 sui controlli di sorveglianza delle apparecchiature radio, introducendo verifiche specifiche per categorie soggette alle nuove regole su ricarica, etichettatura e informazioni al consumatore. Le nuove verifiche si applicano solo alle apparecchiature immesse sul mercato dopo le date previste dal d.lgs. n. 100/2024 per ciascuna categoria o classe.

Modifiche ai controlli sulle apparecchiature radio

Modifiche al regime di sorveglianza delle apparecchiature radio

Il regolamento interviene sul decreto ministeriale 7 aprile 2017, n. 101, che disciplina la sorveglianza e i controlli sulle apparecchiature radio. L’obiettivo è adeguare le modalità di controllo alle nuove prescrizioni introdotte dal d.lgs. 9 luglio 2024, n. 100, con particolare attenzione alle apparecchiature soggette ai requisiti armonizzati sulla ricarica e sulle informazioni al consumatore.

Ambito dei controlli aggiornati

Le modifiche introducono controlli specifici per le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o classi indicate nell’allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, come modificato.

I controlli aggiuntivi riguardano tutti i principali operatori economici coinvolti nella messa a disposizione sul mercato e nella commercializzazione delle apparecchiature.

Verifiche presso il fabbricante

Presso il fabbricante viene verificato che le apparecchiature siano costruite in modo conforme alle specifiche sulle capacità di ricarica previste dall’allegato I bis, parte I, con particolare riferimento:

  • ai requisiti dei punti 2.1 e 2.2 dell’allegato;
  • oppure, per le apparecchiature ricaricabili via cavo con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, ai requisiti dei punti 3.1 e 3.2.

Viene inoltre controllato che la presa USB di cui al punto 2.1 sia sempre accessibile e operativa e che non siano necessari adattatori esterni rimovibili.

Verifiche sulla vendita con o senza dispositivo di ricarica

Per tutte le tipologie di operatore economico viene controllato il rispetto dell’obbligo di offrire la possibilità di acquistare l’apparecchiatura radio anche senza dispositivo di ricarica, quando essa sia proposta insieme a un caricatore.

La verifica avviene attraverso:

  • la disponibilità di entrambe le confezioni, con e senza dispositivo di ricarica;
  • la presenza dei pittogrammi che attestano o escludono l’inclusione del dispositivo di ricarica;
  • l’esposizione dei pittogrammi in modo visibile e leggibile, e, nelle vendite a distanza, vicino al prezzo.

Il cavo di ricarica conforme all’allegato I bis, parte I, punto 2, deve essere sempre incluso, sia nelle confezioni con caricatore sia in quelle senza caricatore.

Informazioni in lingua italiana per l’utente finale

Per tutte le tipologie di operatore economico viene verificata la presenza, in lingua italiana, delle informazioni sulle capacità di carica delle apparecchiature radio e sui dispositivi di ricarica compatibili, secondo l’allegato I bis, parte II.

Tali informazioni devono essere incluse nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l’apparecchiatura ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del d.lgs. n. 128/2016. È ammesso che siano rese disponibili anche tramite codici QR o soluzioni elettroniche analoghe.

Etichetta e modalità di esposizione

Per tutte le tipologie di operatore economico è introdotto anche il controllo sulla presenza dell’etichetta prevista dall’articolo 10, comma 8-bis, secondo il modello dell’allegato I bis, parte IV.

L’etichetta deve risultare:

  • nelle istruzioni;
  • sull’imballaggio, stampata oppure apposta come autoadesivo;
  • in mancanza di imballaggio, sull’apparecchiatura radio.

Quando l’apparecchiatura è messa a disposizione di consumatori e altri utenti finali, l’etichetta deve essere esposta in modo visibile e leggibile e, nelle vendite a distanza, vicino all’indicazione del prezzo.

Correttezza di pittogrammi ed etichetta

I controlli includono anche la verifica della corretta elaborazione dei pittogrammi e dell’etichetta, secondo le regole tecniche contenute rispettivamente nell’allegato I bis, parti III e IV.

Decorrenza dei controlli

Le nuove verifiche si applicano solo alle apparecchiature radio immesse sul mercato successivamente alle date indicate nell’articolo 3 del d.lgs. 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio.

Obblighi di osservanza

Il regolamento, munito del sigillo dello Stato, è destinato all’inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è dichiarato obbligatorio per chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

Testo integrale

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