L.R. Toscana 42/2021
Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla l.r. 45/1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana disciplina in via transitoria l’assegnazione ai comuni delle aree geotermiche delle risorse che la l.r. 45/1997 destinava al Co.SviG, durante la trasformazione del consorzio in società in house e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Le somme sono erogate previa stipula di accordi con la Regione. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Attribuzione ai comuni delle aree geotermiche delle risorse geotermiche destinate al Co.SviG, in deroga temporanea
Deroga temporanea per l’attribuzione delle risorse geotermiche
La legge regionale Toscana introduce una disciplina derogatoria, limitata nel tempo, per l’assegnazione delle risorse geotermiche previste dalla l.r. 45/1997. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e i comuni delle aree geotermiche.
Ambito di applicazione e finalità
La norma opera durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (Co.SviG) in società “in house” della Regione. In tale fase transitoria, e comunque entro un termine massimo prefissato, viene modificata la destinazione di alcune risorse originariamente attribuite al consorzio.
Disciplina delle risorse geotermiche
Le risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 45/1997, che in base alla disciplina ordinaria sarebbero destinate al Co.SviG s.c.r.l., sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante deliberazione della Giunta regionale prevista dalla stessa disposizione richiamata.
L’assegnazione ai comuni non è automatica, ma passa attraverso il procedimento regionale di deliberazione della Giunta.
Erogazione delle risorse e accordi con la Regione
Le risorse sono erogate ai comuni beneficiari solo previa stipulazione di appositi accordi tra ciascun comune interessato e la Regione. La legge, quindi, subordina il trasferimento effettivo delle somme alla conclusione di un’intesa amministrativa bilaterale.
Limite temporale della deroga
La disciplina speciale si applica solo nel periodo di trasformazione del Co.SviG in società in house e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. Dopo tale data, la deroga cessa di operare.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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