Cassazione Penale, Sentenza n. 2504/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica annullando l'ordinanza del Tribunale di Roma e rinviando la causa al medesimo Tribunale per nuovo esame. In sostanza la decisione di annullamento del riesame è stata cassata e la questione è stata rinviata per un nuovo provvedimento conforme alle indicazioni della Corte (come richiesto dal Sostituto Procuratore generale).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP su conti correnti, titoli e un immobile relativo a ipotesi di truffa aggravata e abuso di prestazioni professionali. Il Tribunale aveva ritenuto acquisiti la condizione di procedibilità e il fumus boni iuris, ma aveva revocato il sequestro per carenza del requisito del periculum in mora: secondo il Tribunale non era adeguatamente motivato in che modo la disponibilità dei beni potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati, considerato anche che il rapporto contrattuale era cessato da anni; inoltre il Tribunale aveva osservato che il sequestro era stato disposto a fini impeditivi e non confisca e non poteva essere riqualificato dal giudice del riesame.
Norme richiamate
L'atto era stato inizialmente qualificato come appello ex art. 322-bis c.p.p.; la questione è stata trattata in relazione alla ricorrenza del rimedio e alla corretta qualificazione del gravame.
Massime di principio
- Sequestro preventivo richiede la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora: il giudice deve motivare in modo specifico in che modo la disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre il reato o rendere impossibile la restituzione del profitto.
- La motivazione circa il pericolo di dispersione o di vendita degli immobili o della liquidità deve collegarsi concretamente agli elementi di fatto (es. comportamento degli indagati, possibilità concreta di alienazione, natura dei beni), non può limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il giudice del riesame non può semplicemente riqualificare un provvedimento da sequestro preventivo a confisca senza adeguata base normativa e motivazionale; la funzione e la finalità del sequestro devono emergere chiaramente dagli atti.
- La carenza motivazionale del provvedimento di riesame che annulla un sequestro non può essere colmata in sede di legittimità con argomentazioni suppletive: l'annullamento con rinvio resta lo strumento corretto per consentire al giudice di merito di motivare nuovamente e compiutamente.
- In situazioni analoghe, l'ufficio investigativo/procuratore dovrà documentare concretamente il rischio di dissipatione o di impedimento al recupero del profitto del reato (es. indizi di trasferimenti, vendita imminente, gestione anomala dei conti) per sostenere la misura cautelare patrimoniale.
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