Risoluzione n. 39 del 13/05/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione estende dal 1° giugno 2016 l’utilizzo dei codici tributo TOSAP/COSAP già istituiti per i comuni, anche a Province e Città Metropolitane convenzionate con l’Agenzia delle entrate, indicando le modalità di compilazione del modello F24.
Riscossione tramite modello F24 di TOSAP/COSAP, interessi e sanzioni
Riscossione tramite modello F24 di TOSAP/COSAP, interessi e sanzioni
La risoluzione chiarisce l’ambito di utilizzo dei codici tributo già istituiti per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), nonché dei relativi interessi e sanzioni. L’intervento aggiorna l’originaria disciplina del 2004 estendendone l’applicazione ad altri enti territoriali convenzionati.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 74/E del 18 maggio 2004, destinati ai versamenti in favore dei comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate. Il riferimento normativo sostanziale è agli articoli 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
I codici tributo richiamati sono:
- 3931, per la tassa/canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
- 3932, per la tassa/canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
- 3933, per gli interessi relativi a TOSAP/COSAP;
- 3934, per le sanzioni relative a TOSAP/COSAP.
Estensione dell’ambito soggettivo
A decorrere dal 1° giugno 2016, i medesimi codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento delle somme dovute a titolo di TOSAP/COSAP, dei relativi interessi e sanzioni, in favore delle Province e delle Città Metropolitane che stipulano apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.
La risoluzione, quindi, non crea nuovi codici, ma amplia i destinatari dei pagamenti che possono essere eseguiti con i codici già esistenti, subordinando l’operatività alla presenza della convenzione con l’Agenzia.
Modalità di compilazione del modello F24
Per il versamento tramite F24, la risoluzione indica le regole di compilazione della sezione “IMU e altri tributi locali”:
- i codici tributo vanno esposti esclusivamente nella sezione “IMU e altri tributi locali” e solo in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “codice ente/codice comune” va indicato il codice dell’ente beneficiario, secondo la “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferiscono le somme versate, nel formato “AAAA”;
- nel campo “identificativo operazione” va inserito l’eventuale codice comunicato dall’ente beneficiario; in mancanza, il campo non deve essere compilato;
- negli altri campi della sezione “IMU e altri tributi locali” non deve essere riportato alcun valore.
Decorrenza ed effetti operativi
La decorrenza espressa è fissata al 1° giugno 2016. Da tale data, gli enti territoriali diversi dai comuni, ma convenzionati con l’Agenzia delle entrate, possono utilizzare i codici tributo già esistenti per la riscossione di TOSAP/COSAP, interessi e sanzioni tramite modello F24, con le modalità di compilazione indicate dalla risoluzione.
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