LEGGE 23 marzo 2001, n. 93
Disposizioni in campo ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rifinanzia per il 2000-2003 interventi ambientali e introduce disposizioni su agenzie ambientali, aree protette, bonifiche, rifiuti, personale e semplificazioni per le imprese EMAS. Prevede inoltre fondi per amianto, Posidonia, cooperazione ambientale e iniziative territoriali, modifica norme sulla gestione dei rifiuti e istituisce il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Numerosi stanziamenti erano limitati agli anni indicati.
Finanziamenti e disposizioni per la tutela ambientale, le aree protette e la gestione dei rifiuti
Finanziamenti e finalità della legge
La legge rifinanzia programmi e interventi ambientali e modifica disposizioni in materia di agenzie per la protezione dell’ambiente, aree protette, rifiuti, bonifiche, personale e attività d’impresa. Gli stanziamenti sono riferiti agli anni indicati nelle singole disposizioni, prevalentemente dal 2000 al 2003; alcuni finanziamenti sono autorizzati a decorrere dal 2000 o dal 2001.
Programmi ambientali e cooperazione internazionale
Per la prosecuzione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 della legge n. 344/1997 sono autorizzati, per il 2001, 16,8 miliardi di lire: 6 miliardi per le attività dell’articolo 2 e 10,8 miliardi per quelle dell’articolo 3. Per gli interventi della legge n. 426/1998 sono stanziati 33 miliardi di lire per il 2000, 93 miliardi per il 2001 e 32 miliardi per il 2002.
Sono inoltre autorizzate le seguenti spese per organismi e convenzioni internazionali:
- 500 milioni di lire annui, a decorrere dal 2000, per la quota associativa italiana all’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN);
- 2 miliardi di lire per il 2001 per le attività di attuazione della disciplina sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
- 500 milioni per il 2000 e 800 milioni annui dal 2001 per l’esecuzione della Convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale transfrontaliero;
- dal 2001, 600 milioni annui per la Convenzione per la protezione delle Alpi e 400 milioni annui per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’arco alpino. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002, durante la presidenza italiana, sono aggiunti 1.000 milioni per l’attuazione della Convenzione.
I programmi italiani di cooperazione bilaterale con gli Stati dell’Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo devono contenere una valutazione preliminare degli effetti sulle emissioni di gas serra.
Agenzie ambientali e organizzazione istituzionale
Per le finalità relative alle attività di controllo e supporto ambientale sono stanziati 22,1 miliardi di lire per il 2001 e 17,1 miliardi per il 2002. Le somme sono assegnate con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari. Sono destinate all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) o, fino alla sua effettiva operatività, all’ANPA e alle agenzie regionali, per:
- assicurare standard minimi omogenei di controlli ambientali e attività informative e tecniche di supporto;
- sviluppare le agenzie regionali secondo progetti diretti a integrare in rete le strutture nazionali e regionali;
- adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori;
- coordinare il sistema informativo ambientale, compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi geologici funzionali alla realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
La legge modifica l’articolo 38 del d.lgs. n. 300/1999: lo statuto dell’Agenzia deve prevedere un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali, con funzioni consultive per il direttore generale e il comitato direttivo. Quest’ultimo è composto da quattro membri, due designati dal Ministero dell’ambiente e due dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome; lo statuto disciplina funzioni, competenze e durata degli organismi. I titolari degli organi dell’ANPA cessano dall’incarico con l’emanazione dello statuto dell’Agenzia e, comunque, non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Il Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri assume la denominazione di «Comando dei carabinieri per la tutela ambientale». Per il personale non dirigenziale del Ministero dell’ambiente sono destinati 1.000 milioni di lire annui dal 2001 alle sperimentazioni e alle relative contrattazioni collettive, allo scopo di armonizzare i trattamenti economici; ripartizione ed erogazione sono definite dalla contrattazione collettiva integrativa. La legge n. 179/2002 ha successivamente incrementato tale autorizzazione di 630.000 euro annui dal 2002.
Reclutamento e progressioni del personale ministeriale
La legge modifica le procedure di copertura dei posti del Ministero dell’ambiente. I posti disponibili nelle qualifiche funzionali dopo le procedure di cui alla lettera a) sono coperti inserendo nei ruoli il personale proveniente da enti posti in liquidazione e già in servizio presso il Ministero, previa verifica dei requisiti.
Il 30% dei posti residui della dotazione organica è riservato al passaggio del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori che non abbia già ottenuto il passaggio previsto dalla lettera a), previo accertamento dei titoli e secondo le relative procedure. La percentuale è elevata al 70% per i passaggi alle qualifiche funzionali IV e V.
Gli ulteriori posti disponibili, compresi quelli liberati dai passaggi di qualifica, sono coperti nel rispetto dell’articolo 39 della legge n. 449/1997, secondo questo ordine di priorità:
- mobilità di personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
- utilizzo, secondo graduatoria e in base a criteri stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle esigenze degli uffici e dei servizi, degli idonei di concorsi pubblici banditi da amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali e approvati nell’ultimo quadriennio decorrente dall’entrata in vigore della disposizione;
- procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII.
Rifiuti: dichiarazioni, informazione e modifiche normative
La legge modifica la disciplina del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD): se nell’anno successivo a quello di riferimento occorre modificarlo o integrarlo, le modifiche sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da pubblicare entro il 1° marzo; in tal caso il termine per presentare il modello è di 120 giorni dalla pubblicazione.
Un regolamento ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire come le camere di commercio rendono disponibili, tramite collegamento informatico, all’ANPA e all’Osservatorio nazionale sui rifiuti i dati posseduti su rifiuti, materiali recuperati e relative tecnologie. Un ulteriore regolamento del Ministro dell’ambiente, da adottare entro 180 giorni, sentite ANPA e AIPA, deve disciplinare modalità tecniche e procedure telematiche per semplificare la gestione amministrativa dei rifiuti da parte di imprese e istituzioni.
Sono apportate modifiche al d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi): sono esclusi dal relativo regime dei rifiuti le terre e rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, salvo materiali provenienti da siti inquinati o da bonifiche con concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità; sono inoltre esclusi i materiali vegetali non contaminati provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto. Il CONAI è qualificato come persona giuridica di diritto privato e viene abrogato il comma 7 dell’articolo 41 del decreto legislativo.
Per gli obblighi di partecipazione al consorzio previsti dall’articolo 48 del d.lgs. n. 22/1997, il mancato adempimento entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione comporta sanzioni amministrative commisurate alle tonnellate di beni in polietilene importati o prodotti e immessi sul mercato, oppure ai rifiuti di tali beni:
- 50.000 lire per tonnellata per i soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 48, comma 2;
- 10.000 lire per tonnellata per i soggetti di cui alla lettera b);
- 100 lire per tonnellata di rifiuti per i soggetti di cui alle lettere c) e d).
Le sanzioni sono dimezzate se l’adesione avviene entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di 90 giorni. I soggetti interessati devono inoltre versare un contributo annuo superiore a 100.000 lire; l’omesso pagamento è punito con le medesime sanzioni per tonnellata sopra indicate.
Le province devono istituire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, un osservatorio provinciale sui rifiuti, quale articolazione territoriale della rete dell’Osservatorio nazionale.
La legge modifica anche il d.lgs. n. 95/1992, elevando da tre a sei anni il limite massimo della durata indicata dall’articolo 15, comma 2. Modifica inoltre l’articolo 24 del d.lgs. n. 22/1997, affidando a un decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, la definizione della metodologia e dei criteri di calcolo delle percentuali previste dal medesimo articolo.
Bonifica dei siti inquinati e traffico illecito di rifiuti
Le modifiche all’articolo 17 del d.lgs. n. 22/1997 includono tra gli interventi richiesti anche la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza. Se un sito inquinato è sottoposto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, anche allo scopo di evitare la propagazione degli inquinanti e il peggioramento della situazione. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino si effettuano indipendentemente da tipologia, dimensione e caratteristiche del sito e dalla natura dell’inquinamento.
È introdotto nel d.lgs. n. 22/1997 il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. È punito con la reclusione da uno a sei anni chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, mediante più operazioni e con mezzi e attività continuative organizzate, gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche cedendoli, ricevendoli, trasportandoli, esportandoli o importandoli. Per rifiuti ad alta radioattività la pena è da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie indicate dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nei limiti dell’articolo 33. Il giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare, ove possibile, la sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo ambientale.
Aree naturali protette e tutela marina
Per le riserve naturali statali «Saline di Cervia» e «Saline di Tarquinia» sono assegnati rispettivamente 1 miliardo e 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a favore dei comuni interessati, per attività di mantenimento dell’ecosistema. Per sistemare i sentieri di alta quota nella provincia di Cuneo sono stanziati 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a favore dell’amministrazione provinciale.
È prevista l’istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione e sentiti i comuni interessati, del Parco nazionale «Costa dei Trabocchi e Teatina». Il Ministro deve procedere secondo la legge n. 394/1991 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge; l’istituzione e il funzionamento sono finanziati entro il limite massimo di 1 miliardo di lire annui dal 2001. Il termine è stato successivamente differito: le disposizioni dovevano attuarsi entro il 30 settembre 2011 e, dopo un ulteriore differimento, dal 30 giugno 2013. La legge del 2010 prevedeva, in caso di mancata attuazione entro il termine allora fissato, la nomina di un commissario ad acta entro i successivi 30 giorni.
La legge inserisce la «Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco» tra le aree di reperimento di un’area marina protetta e incarica il Ministero dell’ambiente di completare l’istruttoria tecnica entro il 31 dicembre 2001. Modifica inoltre la denominazione del Parco nazionale d’Abruzzo in «Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise».
Gli immobili statali di interesse storico e artistico e le aree statali soggette a rischio idrogeologico, situati in zone limitrofe ad aree protette o potenzialmente utili al loro ampliamento o all’istituzione di nuove aree, se già destinati o destinati alla dismissione, sono alienati con diritto di prelazione a comuni, province e regioni che ne facciano richiesta, per un importo pari all’indennità di esproprio.
L’istituzione delle aree protette marine può essere oggetto di accordi generali tra regioni e Ministero dell’ambiente. Per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette sono autorizzati 3 miliardi di lire annui dal 2001; per investimenti nelle medesime aree sono stanziati 2 miliardi annui dal 2000. Le autorizzazioni per il funzionamento sono state successivamente incrementate: di 1 milione di euro annuo dal 2016, di 0,7 milioni per il 2020 e 0,6 milioni annui dal 2021, nonché di 3 milioni di euro annui dal 2021 per il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi indicati dalla norma richiamante.
Dal 1° gennaio 2001 la segreteria tecnica per le aree protette marine è incrementata di dieci unità, con una spesa di 900 milioni di lire annui dal 2001.
Altri interventi territoriali e di tutela ambientale
Per la prosecuzione della mappatura delle praterie di Posidonia oceanica sono stanziati 8 miliardi di lire per il 2001; il Ministro dell’ambiente riferisce annualmente al Parlamento sull’evoluzione dei programmi. La disciplina relativa agli interventi di bonifica del mare finanziati con risorse collegate alla definizione stragiudiziale delle vertenze sulla motocisterna Haven chiarisce che la priorità riguarda esclusivamente le spese residue e i relativi interessi e rivalutazione; per «interventi di bonifica del mare» si intendono quelli praticabili in base alle conoscenze disponibili.
Per la mappatura nazionale dell’amianto e gli interventi urgenti di bonifica sono stanziati 6 miliardi di lire per il 2000 e 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge doveva essere adottato un regolamento ministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, per stabilire i criteri di urgenza, i soggetti e gli strumenti incaricati della mappatura — con il coinvolgimento delle regioni, delle strutture periferiche ministeriali e dei servizi territoriali regionali — nonché le fasi e la progressione delle attività.
Per le «Agende 21», le certificazioni di qualità ambientale territoriale, la cooperazione internazionale per la revisione dell’Agenda 21 e la sperimentazione della contabilità ambientale territoriale è istituito presso il Ministero dell’ambiente un fondo complessivo di 7 miliardi di lire per il 2001 e il 2002, con una spesa di 3,5 miliardi per ciascun anno, di cui 500 milioni annui per iniziative di sviluppo sostenibile. Al fondo affluiscono anche i finanziamenti previsti dall’articolo 109, comma 2, della legge n. 388/2000 per le finalità ivi indicate alle lettere g) e h).
Per il Piemonte sono assegnati 1 miliardo di lire annuo nel 2001 e 2002 alla regione per migliorare e incrementare il patrimonio boschivo dei comuni con sede sopra i 1.200 metri sul livello del mare. Alla provincia di Cuneo sono assegnati ulteriori 1 miliardo annuo negli stessi anni per contributi destinati al miglioramento delle strutture per l’alpeggio estivo.
Sono stanziati 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per attivare centri di accoglienza per animali in via di estinzione, nel rispetto della normativa internazionale e delle priorità e prescrizioni della commissione scientifica prevista dalla legge n. 150/1992. Per la lotta alla siccità e alla desertificazione, il CIPE assegna alle regioni e alle autorità di bacino 1 miliardo annuo per il 2001 e il 2002 e 1 miliardo per il 2001 per il funzionamento del Comitato nazionale.
Il Ministero dell’ambiente può inoltre promuovere, su richiesta dei comuni e nei limiti delle disponibilità di bilancio, iniziative di supporto alle misure antinquinamento inserite nei piani urbani del traffico, avvalendosi dell’APAT o, fino alla sua operatività, dell’ANPA e dell’ENEA. I sindaci possono promuovere referendum consultivi sulle misure per il traffico o sui piani già adottati anche se lo statuto comunale non lo prevede. È previsto un decreto ministeriale sulla detenzione in cattività di esemplari di delfino della specie Tursiops truncatus. Per gli anni 2000 e 2001 sono inoltre previsti il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e un premio annuale ai comuni per la migliore iniziativa di miglioramento dell’ambiente urbano per e con i bambini; entro il 31 maggio 2001 il Ministro deve definire requisiti, modalità di partecipazione e criteri di valutazione.
Semplificazioni per le imprese registrate EMAS
Le imprese registrate secondo il regolamento (CEE) n. 1836/93 possono sostituire, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di impianti o di reiscrizione all’Albo previsto dalla normativa sui rifiuti, le autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione con un’autocertificazione presentata alle autorità competenti. La semplificazione riguarda le procedure in materia di emissioni e qualità dell’aria, gestione dei rifiuti e tutela delle acque indicate dalla legge; la lettera relativa a un’ulteriore procedura è stata abrogata dal d.lgs. n. 59/2005.
L’autocertificazione deve essere accompagnata da copia conforme del certificato di registrazione EMAS e da una denuncia di prosecuzione delle attività che attesti la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni applicabili, con certificazione delle prove effettuate ove previste. Insieme ai documenti, essa sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione o all’esercizio delle attività e resta efficace al massimo per 180 giorni dalla scadenza, per qualsiasi causa, della registrazione EMAS. In caso di difformità si applica l’articolo 483 del codice penale a chi ha sottoscritto la documentazione, salvo le sanzioni specifiche e il caso di reato più grave.
Disposizioni abrogate e copertura finanziaria
Gli articoli 6 e 19 sono stati abrogati dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; il comma 2 dell’articolo 14 è stato abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.
La legge dispone la copertura degli stanziamenti mediante riduzioni dei fondi speciali dei bilanci dello Stato per il 2000 e per il triennio 2001-2003, utilizzando in prevalenza accantonamenti del Ministero dell’ambiente e, per specifiche quote, quelli dei Ministeri dell’interno e dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.
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