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Legge

L.R. Abruzzo 33/2023

Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 33/2023 aggiorna varie discipline su anticipi ai Comuni per investimenti, sanità per senza dimora, corsi d’acqua, cultura, speleologia, maestro di sci, sagre, mototurismo, contributi e liquidazione CIAPI. Molte misure hanno effetti limitati al 2023-2025 o a specifiche annualità; alcune disposizioni finanziarie e contributive sono ormai a esaurimento.

Modifiche urgenti a leggi regionali e disposizioni eterogenee in Abruzzo

Modifiche urgenti e disposizioni eterogenee della Regione Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 33 del 10 luglio 2023 interviene in modo puntuale su numerose leggi regionali del 2023 e su discipline pregresse, introducendo correzioni, integrazioni e alcune misure temporanee o finanziarie. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Regione Abruzzo.

Sostegno finanziario ai Comuni per investimenti finanziati da Stato o Unione europea

La legge sostituisce la disciplina già prevista dalla l.r. 11/2023 per consentire alla Regione di anticipare liquidità ai Comuni abruzzesi con meno di 5.000 abitanti, al fine di fronteggiare difficoltà di cassa nell’attuazione di investimenti finanziati in programmi nazionali o europei. L’anticipo è configurato come credito da restituire entro l’esercizio di erogazione delle risorse esterne.

L’accesso è subordinato a precise condizioni:

  • intervento formalmente aggiudicato nel rispetto della normativa sui contratti pubblici;
  • contratto regolarmente sottoscritto e consegna formale per l’esecuzione;
  • dimostrata carenza di liquidità per concedere l’acconto all’impresa.

L’anticipazione non può superare il 30% della spesa dell’investimento in corso di realizzazione e comunque deve rispettare i limiti del fondo istituito. Se le risorse statali o europee arrivano prima della conclusione dell’intervento, il Comune deve destinarle prioritariamente al rimborso del debito verso la Regione.

Fondo regionale e copertura finanziaria per le anticipazioni ai Comuni

Per finanziare la misura, la Giunta regionale è autorizzata a istituire un fondo complessivo di 10 milioni di euro, ripartito in 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione devono essere adottati gli atti organizzativi necessari.

Sono inoltre previste variazioni al bilancio regionale 2023-2025, con stanziamenti di entrata e spesa pari a 5 milioni di euro sia per il 2023 sia per il 2024, sui capitoli di nuova istituzione dedicati rispettivamente al rimborso e alla concessione dei crediti per anticipazione di liquidità.

Aggiornamenti in materia sanitaria per le persone senza dimora

La modifica alla l.r. 14/2023 precisa che la disciplina sull’iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali riguarda i senza dimora di cui all’art. 2 della legge n. 1228/1954. Si tratta di un chiarimento definitorio, senza ulteriori effetti transitori indicati nel testo.

Gestione dei corsi d’acqua, manutenzione fluviale e tutela paesaggistica

Le modifiche alla l.r. 19/2023 rafforzano il raccordo tra gestione idraulica e tutela del paesaggio e dei beni culturali. I progetti generali di gestione devono essere sottoposti al parere preventivo dell’Autorità di bacino distrettuale competente secondo la l. n. 241/1990.

Inoltre:

  • nelle attività di gestione vengono coinvolti, oltre ai Carabinieri Forestali, anche i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;
  • viene eliminato il richiamo alla sola manutenzione “ordinaria” in una delle previsioni della disciplina;
  • i progetti devono considerare anche le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, in conformità al piano paesaggistico regionale;
  • l’autorizzazione degli interventi è subordinata al rispetto del d.lgs. n. 42/2004.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di urgenza/somma urgenza finalizzati a ripristinare l’officiosità idraulica, è ribadito che, ove espressamente previsto, resta necessario il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica del Codice dei beni culturali e del d.P.R. n. 31/2017.

Compensazione economica nei lavori di manutenzione fluviale

La legge chiarisce che, nell’attuazione degli interventi di manutenzione fluviale, la compensazione tra il valore commerciale dei materiali litoidi e vegetali estratti e il costo dei lavori opera nei confronti dell’appaltatore con riferimento alla sola voce “importo dei lavori”, al netto di IVA, spese generali e altre voci del quadro economico.

Sistema culturale regionale: aggiornamenti terminologici e finanziari

La l.r. 20/2023 viene modificata in più punti per aggiornare la terminologia istituzionale, sostituendo i riferimenti a “università” e “istituzioni universitarie” con la formula più ampia “Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”. Vengono inoltre aggiornati alcuni rinvii organizzativi, sostituendo ad esempio “la Direzione” con “il Segretariato” e “per i Beni e le Attività culturali” con “della Cultura”.

Nel collegio/assetto di cui all’art. 18 viene precisata la presenza di un rappresentante per ciascuna Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio d’Abruzzo. È inoltre abrogato il comma 4 dell’art. 50.

Finanziamento del sistema culturale regionale

Per l’art. 68 della l.r. 20/2023 sono aggiunte disposizioni finanziarie che quantificano gli oneri in:

  • euro 70.907,16 per il 2023;
  • euro 106.413,60 per il 2024;
  • euro 97.032,20 per il 2025.

La copertura è assicurata con le risorse della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1 del bilancio regionale 2023-2025. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con le leggi di bilancio. Gli interventi risultano finanziati con risorse del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027.

Turismo speleologico: grotte e cavità artificiali a fini turistici

La l.r. 32/1975 viene integrata con una nuova disciplina sulle “grotte e cavità artificiali a fini turistici”. Sono definiti come siti ipogei con valori ambientali, culturali e speleologici rilevanti per la valorizzazione e la fruizione turistica e con livello di difficoltà che non richiede le attrezzature tipiche della progressione speleologica verticale.

Tali siti possono essere attrezzati con passerelle, corrimani, gradini, impianti di illuminazione, comunicazione e trasporto e altri manufatti funzionali alla fruizione, fermo restando l’obbligo di dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari.

La Regione Abruzzo, tramite la Federazione Speleologica Abruzzese, aggiorna annualmente l’Elenco regionale delle grotte e cavità artificiali a fini turistici nell’ambito del Catasto regionale CA.GRA. Per l’iscrizione occorre che l’ipogeo sia censito nei catasti ufficiali con:

  • assegnazione di un numero di catasto;
  • rilievo ipogeo e restituzione in pianta e sezione longitudinale;
  • compilazione delle schede catastali ufficiali.

Per ciascun sito iscritto nell’elenco devono essere indicati proprietario o concessionario, tipologia della cavità, categoria dell’ipogeo e porzione fruibile a fini turistici.

Accompagnamento turistico nelle grotte

Nelle grotte e cavità artificiali iscritte nell’elenco è consentito l’accompagnamento anche da parte di operatori in possesso dell’attestato di frequenza con profitto del percorso formativo volontario di accompagnatore per il turismo speleologico. Restano ferme le disposizioni sulla guida speleologica professionale.

Prima dell’avvio delle visite, i soggetti organizzatori devono acquisire le autorizzazioni richieste e depositare presso il Comune competente:

  • un piano per la gestione delle emergenze;
  • un piano di sicurezza specifico per l’attività di visita.

Restano salve le prescrizioni in materia ambientale, di parchi e riserve, urbanistica ed edilizia, nonché quelle del d.lgs. n. 42/2004 sui beni culturali e paesaggistici. Sono inoltre fatti salvi i diritti dei proprietari o terzi.

Disciplina dei maestri di sci e vigilanza regionale sul Collegio

La l.r. 39/2012 viene modificata per includere, tra i soggetti considerati ai fini della disciplina dell’albo, anche i maestri di sci residenti nel territorio regionale che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.

Viene introdotto un nuovo articolo sulla vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci, affidata alla Giunta regionale. Il Presidente del Collegio deve trasmettere ogni anno entro il 30 settembre:

  • gli atti sulla tenuta dell’albo professionale e sull’elenco delle scuole di sci;
  • i provvedimenti disciplinari adottati.

La Giunta approva entro 120 giorni i regolamenti di funzionamento del Collegio. È previsto anche il potere di scioglimento del Consiglio direttivo, sentito il Collegio nazionale, con nomina di un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio entro 90 giorni.

Sagre e feste popolari: estensione temporanea della somministrazione

Per le sole annualità 2023 e 2024, la durata dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari è estesa fino a un massimo di 12 giorni effettivi, nel rispetto delle condizioni già previste dalla normativa regionale.

Mototurismo: disciplina finanziaria

Nella l.r. 4/2022 viene abrogato il comma 2 dell’art. 3 e sostituita integralmente la disciplina finanziaria. Dal 2024 gli oneri sono coperti con un nuovo stanziamento regionale denominato “Risorse per interventi a favore del mototurismo”, iscritto nella Missione 07 Turismo, Programma 01, Titolo 01, e determinato annualmente con la legge di bilancio nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La legge prevede inoltre che:

  • gli interventi possano essere cofinanziati con risorse statali ed europee coerenti con le finalità della legge;
  • la spesa sia autorizzata solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti;
  • Giunta regionale e Dipartimento turismo adottino gli atti attuativi necessari.

Rimodulazione di contributi straordinari previsti dalla legge di stabilità 2023

Viene sostituita una parte dell’Allegato 3 della l.r. 6/2023 con nuove assegnazioni di contributi straordinari. Le nuove voci riguardano:

  • Accademia musicale Mellianum – Miglianico (CH): 5.000 euro per progetto formativo di orchestra sinfonica giovanile europea;
  • Associazione Sulmona Sostenibile Eventi: 5.000 euro per spese di organizzazione eventi, funzionamento e attività associative;
  • Comune di Prezza: 20.000 euro per spese di organizzazione eventi.

Liquidazione del CIAPI Abruzzo Formazione

La legge disciplina il completamento della liquidazione dell’Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, prevedendo la costituzione di un Collegio di Liquidazione composto da tre dirigenti regionali con specifiche competenze giuridiche, amministrative e contabili e con esperienza in procedimenti complessi. La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, che definisce anche i compensi.

Le obbligazioni dell’Associazione per cui la Regione è giuridicamente responsabile sono adempiute mediante il riconoscimento previsto dall’art. 73 del d.lgs. 118/2011.

Per la liquidazione è istituito un Fondo di Liquidazione dell’Associazione CIAPI Abruzzo Formazione con stanziamenti pari a:

  • euro 2.229.035,34 per il 2023;
  • euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Sono previste corrispondenti variazioni di bilancio in diminuzione della Missione 20 e in aumento della Missione 15, Programma 02, Titolo 1, con nuovo capitolo dedicato al fondo.

La Regione subentra negli eventuali crediti non riscossi risultanti dal rendiconto di liquidazione. Restano salve eventuali iniziative della Giunta qualora la situazione debitoria sia collegata a responsabilità gestionali pregresse accertate nelle sedi competenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile.

Entrata in vigore e durata di alcune misure

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo consolidato indica un vigore dal 26 ottobre 2023. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo, in particolare:

  • l’estensione della somministrazione nelle sagre vale solo per il 2023 e il 2024;
  • la disciplina finanziaria del mototurismo decorre dal 2024;
  • gli stanziamenti per il sistema culturale sono programmati fino al 2025;
  • il fondo per il CIAPI è previsto per il triennio 2023-2025.

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