DECRETO 2 dicembre 2000, n. 398
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorme sull'attribuzione e liquidazione delle spese del procedimento arbitrale: il collegio assegna le spese in base all'esito e liquida le spese di difesa secondo la tariffa forense; la Camera arbitrale determina i compensi ai sensi dell'art. 32; il valore della controversia è dato dalla somma delle richieste in conto capitale (più interessi e rivalutazione) con regole particolari per risoluzione, recesso, rescissione o annullamento. Molti commi/articoli sono stati abrogati dal D.Lgs. 12 apr. 2006, n.163.
Spese e valore della controversia in arbitrato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto · 1 dic 2000DECRETO 1 dicembre 2000, n. 411
- Decreto · 30 nov 2000DECRETO 30 novembre 2000, n. 431
- Decreto · 7 dic 2000DECRETO 7 dicembre 2000, n. 426
- Decreto · 11 dic 2000DECRETO 11 dicembre 2000, n. 375
- Decreto · 22 nov 2000DECRETO 22 novembre 2000, n. 359
- Decreto · 13 dic 2000DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →