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Messaggio numero 981 del 20-03-2026

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si chiarisce, alla luce della sentenza Sezioni riunite Corte dei Conti n.8/2025, che la facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato (art.5, c.3 d.lgs.165/1997) è riconosciuta anche se, alla data di domanda, l'interessato abbia già maturato cinque anni di maggiorazione: occorre però scomputare, per rispettare il limite complessivo quinquennale, un corrispondente periodo di maggiorazione "ex se" riconosciuto dopo il 31/12/1997 secondo criterio cronologico inverso (dal più recente al più remoto). Non sono scomputabili maggiorazioni già riscattate con onere pagato. I periodi da allievo e il servizio militare sono qualificati come servizio comunque prestato; il corso di allievo collocato dal 1/1/1998 è escluso dal riscatto ex art.5, c.3 (va applicato il riscatto oneroso previsto). Le istruzioni si applicano alle domande pendenti e possono dar luogo al riesame di domande già respinte nei termini di impugnazione.

Chiarimenti su limite massimo di cinque anni per la maggiorazione riscattabile (art. 5, comma 3, d.lgs. n.165/1997) e istruzioni operative per Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza

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