LEGGE 23 dicembre 1996, n. 666
Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (23/12/1996) di natura contabile che dispone che le somme dovute in virtù della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.a. per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31/12/1996, siano mantenute come residui nel capitolo 1099 del bilancio del Ministero per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Norma temporanea e di semplice gestione contabile.
Residui fondi per trasmissione radio delle sedute parlamentari (proroga utilizzo 1996→1997)
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