Cassazione Civile, Ordinanza n. 19590/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la demolizione di un modello/stampo per imbarcazione di sua proprietà, che era stato affidato per riparazioni a un'impresa individuale e ricoverato in un capannone condotto in leasing da quest'ultima. In primo grado la domanda è stata rigettata per insufficienza della prova sulla proprietà dello stampo. In appello, la società ha prodotto un atto di intimazione stragiudiziale proveniente da un istituto di credito, nel quale lo stampo era indicato come di proprietà della destinataria, sostenendo che il documento dovesse essere esaminato ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. perché il giudizio era stato introdotto con rito sommario di cognizione. La corte d'appello ha invece ritenuto il documento inutilizzabile per tardività, richiamando l'art. 345, comma 3, c.p.c. Il ricorso per cassazione censurava proprio la violazione e falsa applicazione di tali norme, sostenendo che in appello nel rito sommario fosse consentita la produzione di documenti nuovi se indispensabili per la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio introdotto con procedimento sommario di cognizione, in appello si applica l'art. 702 quater c.p.c. e non l'art. 345, comma 3, c.p.c.; quindi i documenti nuovi possono essere ammessi se ritenuti indispensabili per la decisione. Poiché la corte territoriale si era limitata a dichiarare tardiva la produzione senza valutare l'indispensabilità del documento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà compiere tale valutazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"violazione e falsa applicazione"; in appello vieta la produzione di nuovi documenti salvo impossibilità di produrli in primo grado
non si applica al giudizio di appello di una causa introdotta con procedimento sommario di cognizione, sebbene sia stato erroneamente richiamato dalla corte territoriale
consente la produzione in appello di documenti nuovi, se ritenuti indispensabili per la decisione dal giudice di secondo grado
nel rito sommario di cognizione è la norma applicabile in appello; la verifica dell'indispensabilità del documento è necessaria e va compiuta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
costituisce il parametro del sindacato di legittimità invocato dalla ricorrente
trattazione in camera di consiglio
disciplinano la modalità di trattazione del ricorso in cassazione nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di appello relativo a una causa introdotta con il procedimento sommario di cognizione, la produzione di nuovi documenti è regolata dall'art. 702 quater c.p.c., non dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
- La preclusione alla produzione documentale in appello non opera automaticamente nel rito sommario: il giudice deve verificare se il documento nuovo sia indispensabile ai fini della decisione.
- Se la corte d'appello esclude un documento solo per tardività, senza esaminarne l'indispensabilità nei limiti consentiti dalla disciplina del rito sommario, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- Quando il giudice di merito si astiene dal valutare la potenziale efficacia probatoria del documento nuovo, non può ritenersi implicita una pronuncia negativa sulla sua indispensabilità.
Come è indicizzato
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