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Legge

L.R. Calabria 41/2017

Disposizioni per agevolare l’uso dei locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla

Normativa regionaleL.R. Calabria 41/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 41/2017 modifica la l.r. 5/2004 per consentire ai locali di stagionatura tradizionali caratteristiche strutturali più rispondenti ai metodi storici di lavorazione del latte. La disciplina opera dalla pubblicazione sul BURC e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Agevolazioni per i locali di stagionatura tradizionali dei prodotti lattiero-caseari

Agevolazioni per i locali di stagionatura tradizionali

La legge regionale Calabria n. 41 del 7 novembre 2017 interviene sulla disciplina dei prodotti a base di latte storici e/o tradizionalmente fabbricati, modificando la l.r. 23 febbraio 2004, n. 5. L’obiettivo è agevolare l’uso dei locali di stagionatura tradizionali, riconoscendo requisiti strutturali compatibili con lavorazioni storiche.

Ambito di applicazione e disciplina modificata

L’intervento riguarda i locali di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 5/2004. Per tali locali viene aggiunto un comma 1-bis che ammette, in deroga a criteri più rigidi di finitura e materiali, alcune caratteristiche proprie dei locali tradizionali di stagionatura.

Requisiti ammessi per i locali tradizionali

I locali possono presentare:

  • pareti geologicamente naturali;
  • muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;
  • dispositivi e utensili di lavoro destinati al contatto diretto con materie prime e prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare, come assi di legno e attrezzature tradizionali.

La norma quindi legittima l’impiego di strutture e attrezzature coerenti con i metodi tradizionali di stagionatura, nei limiti indicati dalla legge regionale modificata.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria (BURC), quindi dal 9 novembre 2017.

Profili di attualità

L’atto non è riferito a una singola annualità o a un periodo limitato, ma introduce una modifica stabile alla disciplina regionale dei prodotti lattiero-caseari tradizionali. Non emergono elementi di obsolescenza nel testo fornito.

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