L.R. TAA 6/2013
Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche" e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche (B. U. 17 settembre 2013, N. 38)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce modifiche puntuali a una disciplina del 2013 sulla previdenza integrativa e al “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”. Le nuove disposizioni sull’assegno regionale al nucleo familiare si applicano alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Modifiche a previdenza integrativa e assegno regionale al nucleo familiare
Modifiche in materia di previdenza e assegno regionale al nucleo familiare
La legge regionale della Sardegna 12 settembre 2013, n. 6 interviene su due testi già vigenti, apportando modifiche puntuali alla disciplina della previdenza integrativa e del sostegno al nucleo familiare. Il contenuto disponibile non riporta il testo sostitutivo completo, ma chiarisce l’effetto delle modifiche e la loro decorrenza.
Ambito di intervento
Il provvedimento modifica:
- la legge regionale 18 marzo 2013, n. 2, che a sua volta aveva inciso sulla disciplina dell’indennità regionale per i lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e sulla previdenza integrativa;
- la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, relativa al “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”.
Effetti sulle disposizioni sul nucleo familiare
Per la parte relativa all’assegno regionale al nucleo familiare, la legge dispone che le nuove regole si applichino alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Ne consegue che il criterio temporale rilevante è la data di presentazione dell’istanza, non una data di competenza del beneficio.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Portata pratica
Il provvedimento ha carattere modificativo e si innesta su discipline regionali preesistenti in materia di previdenza integrativa e prestazioni per il nucleo familiare. Per quanto emerge dal testo fornito, non introduce un regime autonomo di lunga durata né una disciplina transitoria complessa, ma solo una decorrenza applicativa limitata alle domande successive all’entrata in vigore.
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