R.R. TAA 76/2013
Modifica del Regolamento previsto dall’art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000 n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento del Trentino-Alto Adige disciplina l’accesso all’impiego regionale tramite mobilità tra enti, reclutamento di personale a tempo determinato, selezioni pubbliche per A1-A2 e composizione delle commissioni. Prevede bandi, graduatorie, termini di domanda, criteri di valutazione e cause di cancellazione. Rilevante soprattutto per le procedure future; contiene anche una disciplina transitoria per le graduatorie dal 1° gennaio 2014.
Disciplina della mobilità e del reclutamento del personale regionale
Disciplina della mobilità e del reclutamento del personale regionale
Il regolamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige disciplina l’accesso all’impiego regionale tramite mobilità inter-enti, il reclutamento del personale a tempo determinato, le selezioni pubbliche per alcune posizioni economico-professionali e la formazione delle commissioni esaminatrici. La disciplina opera nel territorio regionale e si coordina con le norme regionali e contrattuali richiamate.
Ambito di applicazione generale
Il provvedimento regola:
- l’accesso all’impiego regionale tramite selezione pubblica per l’accertamento della professionalità richiesta, con attuazione della mobilità tra enti;
- le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato;
- la composizione delle commissioni esaminatrici.
Restano ferme le disposizioni generali sull’accesso all’impiego regionale, le modalità concorsuali e gli adempimenti dei nuovi assunti previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
Mobilità tra enti pubblici
La mobilità riguarda il personale appartenente ad altri enti pubblici che intenda accedere all’impiego regionale. L’avvio avviene tramite bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet regionale, con adeguata pubblicità.
L’adesione del personale alla mobilità è subordinata alla reciprocità dell’istituto. La Regione può anche riservare la partecipazione, per motivate ragioni legate a situazioni di esubero presso altri enti e previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Il bando deve indicare:
- numero dei posti disponibili, per gruppo linguistico, posizione professionale e profilo professionale;
- sede di servizio;
- eventuali ulteriori requisiti professionali o formativi;
- criteri di formazione della graduatoria.
Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato degli enti indicati nel bando che abbiano superato il periodo di prova. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione per estratto del bando sul Bollettino Ufficiale; copia va inviata all’amministrazione di appartenenza.
La graduatoria è approvata secondo i criteri del bando, scorrendo dall’alto verso il basso; a parità di punteggio prevale l’età maggiore. Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale e possono essere utilizzate solo per i posti indicati nel bando.
Trasferimento e passaggio diretto
Il personale utilmente collocato in graduatoria è trasferito nel ruolo unico dell’Amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso e delle modalità previste dalla contrattazione collettiva, previa verifica dei requisiti richiesti. Il trasferimento può essere differito, previo accordo fra amministrazioni, per documentate esigenze di servizio, per un massimo di sei mesi.
Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’amministrazione di destinazione; restano garantite continuità previdenziale e pensionistica e l’inquadramento avviene secondo i criteri contrattuali. Prima dell’immissione in servizio va sottoscritto il contratto individuale di lavoro; non è richiesto un nuovo periodo di prova.
Chi abbia già fruito della mobilità volontaria non può beneficiarne nuovamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo trasferimento.
È inoltre consentito il passaggio diretto di personale tra amministrazioni quando dipendenti della corrispondente posizione professionale presentino domanda motivata e documentata con il consenso delle amministrazioni interessate. È possibile anche coprire posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale. In tali casi va rispettato il principio della proporzionale linguistica in relazione ai contingenti complessivi.
Reclutamento del personale a tempo determinato
Il regolamento disciplina le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa regionale e statale richiamata. Non si applicano, per le posizioni di segreteria del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale e per l’Ufficio di Gabinetto, le ordinarie modalità di individuazione del personale, data la natura fiduciaria delle posizioni.
Le assunzioni a tempo determinato sono disposte nella corrispondente posizione economico-professionale; se il profilo si sviluppa su più posizioni, l’assunzione avviene nella posizione iniziale.
Sono consentite assunzioni per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, in particolare per:
- sostituzione di personale assente, compreso quello comandato, chiamato nelle segreterie particolari o nell’Ufficio di Gabinetto, o adibito a mansioni superiori;
- svolgimento delle funzioni di segretario e addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori nei limiti di legge;
- copertura di carenze temporanee derivanti da trasformazioni di posti da tempo pieno a tempo parziale;
- fronteggiare punte di attività non ricorrenti, ragioni tecniche, attività occasionali o straordinarie e innovazioni organizzative non gestibili con il personale in servizio.
Per le assunzioni di cui alle lettere relative a carenze temporanee, attività straordinarie e innovazioni organizzative, il limite massimo è fissato al 5% della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore, fermo il limite generale previsto dalla normativa regionale richiamata.
Sono inoltre consentite assunzioni a tempo determinato per far fronte agli impegni derivanti dagli accordi con il Ministero della giustizia e agli oneri assunti in applicazione dell’art. 79 dello Statuto di autonomia, se non fronteggiabili con personale a tempo indeterminato.
Per le assunzioni di cui alle ipotesi sopra indicate, il limite massimo complessivo è pari al 30% dei posti vacanti al 1° gennaio di ogni anno.
La Regione attribuisce priorità a chi ha conseguito l’idoneità in concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione regionale per la medesima posizione o per profili assimilabili; le relative graduatorie restano valide per tre anni.
Per le sostituzioni nelle posizioni A1, A2 e A3 si applica una disciplina specifica con graduatorie permanenti; per le posizioni B1, B2, B2S, B3, B4, B4S, C1, C2 e C3, in assenza di graduatorie concorsuali, la Regione indice selezioni pubbliche per titoli, per esami o per titoli ed esami, con graduatorie valide al massimo tre anni. Per la posizione B1, in assenza di graduatorie concorsuali, può essere utilizzata in via alternativa la graduatoria permanente; per B3, in assenza di graduatorie o di disponibilità degli idonei, si attinge alla graduatoria di impiegato in possesso dei requisiti.
Il personale supplente deve di norma appartenere, o essere aggregato, al gruppo linguistico della persona sostituita.
Requisiti e trattamento del personale a tempo determinato
Il personale assunto a tempo determinato deve possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego regionale.
Salvo specifiche disposizioni contrattuali e compatibilmente con la temporaneità del rapporto, si applicano al personale a tempo determinato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale a tempo indeterminato nella corrispondente posizione economico-professionale.
Graduatorie permanenti per A1 e A2
Per le assunzioni a tempo determinato nelle posizioni A1 e A2 sono formate graduatorie permanenti per i soggetti che presentano domanda. Le graduatorie sono articolate in tre ambiti:
- impiegato, relativo al profilo di agente A2;
- operaio, relativo ai profili di agente di stamperia A2 e agente tecnico A2, con precedenza a chi può vantare esperienza o titoli professionali di almeno sei mesi attinenti alle mansioni;
- usciere, relativo ai profili di sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria A1 e agente ai servizi di anticamera e portineria A2.
Le graduatorie sono formate da una commissione di tre membri, nominata secondo le regole generali sulle commissioni. Sono approvate con decreto del dirigente competente e pubblicate all’albo della Ripartizione I e sul sito regionale. Entrano in vigore il 1° gennaio per le domande presentate entro il 31 agosto dell’anno precedente.
La pubblicazione dell’approvazione è data nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet regionale. Eventuali reclami sulla posizione in graduatoria devono essere presentati per iscritto entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale.
Le domande vanno ripresentate entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione, se l’aspirante non ha instaurato nel frattempo un rapporto di servizio con la Regione, altrimenti si viene cancellati dalla graduatoria. Chi ha nuovi titoli deve chiederne l’integrazione; l’aggiornamento del punteggio tiene conto della data di ricezione della dichiarazione. Ogni anno viene pubblicato un avviso per le domande di iscrizione e integrazione.
Domande per le graduatorie permanenti: modalità e controlli
Le domande per l’iscrizione e l’integrazione dei titoli nelle graduatorie A1 e A2 devono essere presentate su modulo predisposto dall’ufficio competente, firmate e corredate di copia del documento di identità. Sono ammesse tre modalità:
- consegna a mano entro il 31 agosto alle ore 12.30, con prova data dal protocollo;
- spedizione con raccomandata A/R entro il 31 agosto, facendo fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
- invio via PEC in formato PDF dalla propria PEC all’indirizzo assunzioni@pec.regione.taa.it.
Se il 31 agosto cade in giorno festivo o non lavorativo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
La domanda deve contenere:
- dati anagrafici;
- requisiti richiesti per l’assunzione;
- titoli di studio o professionali posseduti;
- eventuali condizioni di preferenza;
- tutti i titoli valutabili ai sensi dell’art. 18.
I residenti nella provincia di Bolzano devono allegare in busta chiusa il certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, rilasciato dal Tribunale di Bolzano e non anteriore a sei mesi. I non residenti possono allegarlo facoltativamente; in mancanza, sono automaticamente aggregati al gruppo linguistico italiano ai fini delle graduatorie permanenti.
L’aspirante dichiara il possesso dei requisiti e dei titoli, preferibilmente tramite il fac-simile che consente anche dichiarazioni sostitutive. In alternativa può chiedere l’acquisizione d’ufficio di documenti relativi a fatti, stati, qualità e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, fornendo però gli elementi indispensabili per il reperimento. I servizi presso privati possono essere autocertificati ma devono essere documentati su richiesta.
La Regione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di falsità, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti e il fatto è comunicato all’autorità giudiziaria. La domanda implica anche il consenso al trattamento dei dati personali, alla loro visione da parte degli altri concorrenti per le finalità di graduatoria e alla pubblicazione della graduatoria sul sito regionale.
Offerta dei posti, accettazione e cancellazione dalle graduatorie A1 e A2
I posti da coprire vengono offerti agli aspiranti secondo l’ordine della graduatoria, tramite PEC all’indirizzo indicato o, in mancanza, tramite telegramma. L’offerta deve essere accettata per iscritto entro il termine fissato, di norma entro tre giorni.
Chi accetta deve presentare entro il termine stabilito l’autocertificazione e gli eventuali documenti utili all’assunzione; in difetto si decade, salvo giustificato motivo. Chi non supera la prova di assunzione non può essere riassunto a tempo determinato nello stesso profilo prima di due anni.
La cancellazione dalla graduatoria avviene, tra l’altro, se l’aspirante:
- non risponde all’offerta;
- rifiuta senza giustificato motivo;
- rifiuta perché già dipendente a tempo indeterminato presso enti pubblici;
- non presenta la documentazione nei termini;
- non prende servizio nel giorno stabilito.
Non si procede alla cancellazione se il rifiuto riguarda sedi distanti almeno 30 km dal luogo di residenza o domicilio; per chi non risiede né dimora in Trentino-Alto Adige, la distanza si calcola da Trento per gli uffici in provincia di Trento e da Bolzano per quelli in provincia di Bolzano.
La cancellazione decorre dal termine indicato nell’offerta o dalla data fissata per la presentazione dei documenti. Inoltre, chi si dimette dopo il periodo di prova è cancellato dalla graduatoria di riferimento; la risoluzione per motivi disciplinari comporta cancellazione e perdita del diritto a nuova iscrizione. Le dichiarazioni o documenti falsi determinano cancellazione permanente da tutte le graduatorie e, se hanno prodotto l’assunzione, annullamento dell’incarico.
La riiscrizione è in generale possibile, salvo i casi di cancellazione disciplinare e di falsità, per i quali vale una disciplina più rigorosa: nel caso di procedimento penale archiviato o sentenza assolutoria è possibile una nuova iscrizione nella relativa graduatoria. Le cancellazioni sono disposte con decreto del dirigente competente e la graduatoria aggiornata è pubblicata all’albo e sul sito regionale.
Criteri di valutazione dei titoli per le graduatorie A1 e A2
La formazione della graduatoria avviene sulla base di criteri di valutazione dettagliati.
Sono valutati i titoli di studio o professionali fino a 2 punti complessivi. Non viene attribuito punteggio al diploma di scuola media inferiore, che costituisce requisito minimo. Sono considerati, in particolare:
- titoli attinenti alle mansioni: ulteriori due anni di studio dopo la scuola media, attestato professionale almeno biennale o diploma di maturità; viene valutato un solo titolo, fino a 2 punti;
- titoli non attinenti: attestato professionale, diploma di maturità, laurea e ulteriori due anni di studio non già ricompresi; fino a 1 punto per un titolo e 1,5 punti per più titoli.
Sono ritenuti attinenti, a seconda della graduatoria, i percorsi formativi collegati alle mansioni di ufficio, a quelle di operaio o a quelle di usciere.
La conoscenza della lingua italiana e tedesca e, se del caso, della lingua ladina è valutata fino a 2,5 punti:
- attestato A: 2 punti;
- attestato B: 1,8 punti;
- attestato C: 1,5 punti;
- attestato D: 1 punto;
- attestato di conoscenza della lingua ladina: 0,5 punti.
L’esperienza lavorativa può valere fino a 12 punti, con un massimo di 12 anni valutabili. In sintesi:
- 1 punto per ogni anno di servizio a tempo determinato presso la Regione con mansioni attinenti;
- 0,7 punti per ogni anno presso la Regione con mansioni diverse;
- 0,6 punti per ogni anno presso altri datori pubblici con mansioni attinenti;
- 0,6 punti per ogni anno presso datori privati con mansioni attinenti.
Sono valutabili solo rapporti di lavoro subordinato. Le frazioni pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero; il part-time è valutato proporzionalmente alle ore settimanali. Per i servizi in corso al momento della domanda, la data finale coincide con la data di presentazione.
Per le attività svolte presso la Regione, sono considerati attinenti specifici profili indicati per ciascuna graduatoria; per altri datori pubblici o privati l’attinenza si determina in relazione alle mansioni corrispondenti.
Sono inoltre valutate le idoneità conseguite in concorsi o selezioni pubbliche bandite dalla Regione, fino a 5 punti complessivi:
- 1 punto per ciascuna idoneità in concorsi o selezioni per profili uguali o simili, fino a 5;
- 0,5 punti per idoneità in concorsi per profili diversi, fino a 2,5.
Non sono valutati i concorsi o le selezioni per soli titoli.
Altri titoli valutati riguardano le condizioni sociali e familiari:
- sussidio di minimo vitale, reddito di garanzia, reddito minimo di inserimento o analoghi: 2 punti se percepiti dalla famiglia per almeno quattro mesi nel periodo 1 settembre-31 agosto; il punteggio è confermabile nelle graduatorie successive solo se il beneficio continua per almeno quattro mesi nel nuovo periodo di riferimento ed è stato comunicato entro il 31 agosto;
- figli minori conviventi: fino a 3 punti, con 1 punto per figlio; per i figli conviventi portatori di handicap in situazione di gravità non rileva la minore età.
In caso di pari punteggio si applicano i criteri di preferenza previsti per l’accesso all’impiego statale ai sensi del DPR n. 487/1994, come richiamati nell’allegato B.
Norma transitoria
Per le graduatorie con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si applicano i criteri previsti dal regolamento del 2001 come modificato fino al 2006. I soggetti già inseriti nelle graduatorie permanenti per il 2014 possono integrare la propria domanda con nuovi titoli valutabili secondo l’art. 18, entro il termine fissato dall’amministrazione. Le nuove graduatorie devono essere approvate entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Selezione pubblica per l’accesso alle posizioni A1 e A2
Il III capo disciplina l’accesso all’impiego regionale nelle posizioni A1 e A2 mediante selezione pubblica volta all’accertamento della professionalità richiesta, in attuazione della normativa regionale richiamata. Alle selezioni partecipano gli iscritti nelle graduatorie permanenti del capo II.
Per il collocamento al lavoro dei disabili si applica la normativa vigente.
Le selezioni sono indette con deliberazione della Giunta regionale e il bando indica:
- numero dei posti, distinti per gruppo linguistico;
- profilo professionale e posizione economico-professionale;
- requisiti di ammissione;
- programma d’esame;
- modalità della prova.
Nel rispetto delle riserve per ogni gruppo linguistico, il 40% dei posti è riservato al personale regionale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva. L’indizione è resa nota sul Bollettino Ufficiale e sul sito regionale.
Sono convocati alle prove:
- almeno cinque aspiranti per ogni posto bandito, secondo l’ordine della graduatoria permanente;
- i soggetti inseriti nella graduatoria permanente che, alla data di indizione, siano in servizio a tempo determinato e possano far valere almeno sei mesi di servizio, anche frazionati, nella stessa o in diverse posizioni economico-professionali;
- i soggetti inseriti nella graduatoria permanente che possano far valere almeno diciotto mesi di servizio, anche frazionati, nella stessa o in diverse posizioni economico-professionali, purché non siano trascorsi più di sei mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato.
Il personale regionale avente diritto alla riserva è convocato indipendentemente dalla posizione in graduatoria.
Il programma d’esame è quello previsto dal decreto regionale del 4 marzo 1999, n. 2/L e successive modificazioni. La prova è superata con almeno 36/60. La commissione forma la graduatoria al termine di ogni prova, e i risultati sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati sul sito internet regionale.
Gli idonei possono essere assunti entro un anno dall’approvazione della graduatoria, nel rispetto dell’ordine di merito e delle riserve linguistiche.
Chi senza giustificato motivo non si sottopone alla prova è cancellato dalla graduatoria con decreto del dirigente competente; la nuova graduatoria è pubblicata all’albo e sul sito regionale. È comunque possibile ripresentare domanda di iscrizione alle graduatorie, nel rispetto della cadenza annuale prevista per le graduatorie permanenti.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni dei concorsi, delle selezioni per l’ammissione all’impiego regionale e delle selezioni interne sono nominate dalla Giunta regionale.
La composizione è la seguente:
- un dirigente o funzionario con incarico dirigenziale, anche esterno all’amministrazione regionale;
- due o quattro membri, a seconda della complessità della procedura, scelti tra dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, di regola di posizione economico-professionale almeno pari a quella dei posti messi a concorso, oppure esterni.
La segreteria è svolta da personale almeno di posizione B1. La composizione deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale, con possibilità che un membro appartenga al gruppo ladino; devono inoltre essere rappresentati entrambi i generi, salvo impossibilità motivata.
I componenti devono avere comprovata competenza ed esperienza nelle materie oggetto del concorso. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o sono rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
Possono essere aggregati membri aggiunti per sottocommissioni o prove speciali, nonché membri tecnici per traduzione o interpretariato, senza funzioni valutative e limitatamente alle sedute in cui la loro presenza è necessaria. Possono essere nominati supplenti per assenze o impedimenti temporanei.
I giudizi sulle prove e i criteri di valutazione devono risultare dai verbali; l’eventuale giudizio negativo deve essere adeguatamente motivato.
Abrogazione espressa
È abrogata la lettera c) dell’art. 24 del regolamento regionale del 5 gennaio 1959, n. 54/L.
Allegati: requisiti e preferenze
L’allegato A individua, per alcune sostituzioni, il titolo di studio richiesto e l’eventuale attestato di bilinguismo da possedere. L’allegato B elenca le categorie aventi titolo a preferenza a parità di punteggio, secondo la disciplina generale richiamata, tra cui decorati al valor militare, mutilati e invalidi, orfani, coniugi e familiari di caduti, chi abbia prestato lodevole servizio regionale per almeno un anno, e altre categorie previste; a parità di merito e titoli prevale infine il candidato più giovane.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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