Deliberazione n. 395 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulla piattaforma Facebook. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica di una determinazione d’urgenza adottata nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, relativo alle segnalazioni per il c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 287 del 19 giugno 2024.
Misure ordinate alla piattaforma
Con il provvedimento urgente è stato disposto che Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservassero, a soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzassero misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 20 giugno 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi confermato l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservarlo, ove acquisito in chiaro, per finalità probatorie e per il periodo indicato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, tramite piattaforma Facebook, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rientranti nella fattispecie di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere la segnalazione e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 287 del 19 giugno 2024. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
La determinazione urgente ha anche prescritto alla società la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma. La conservazione deve durare dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 20 giugno 2024 il Garante, preso atto della documentazione e delle osservazioni pervenute, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 287/2024 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 20 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 609 del 20/06/2024
- Provvedimento · 20 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 377 del 20/06/2024
- Provvedimento · 20 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 371 del 20/06/2024
- Provvedimento · 20 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 381 del 20/06/2024
- Provvedimento · 20 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 382 del 20/06/2024
- Provvedimento · 20 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 380 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →